Il Cile è tra i principali partner commerciali nel settore delle carni: nel 2009 è stato il 5° paese esportatore di carni e derivati verso l’Unione europea con una crescita rispetto al 2002 pari a oltre il 400% (sia in volumi che in valori).
Suinicoltura e industria delle relative carni si concentrano nelle regioni centrali del Cile: Valparaiso, O’Higgins, Maule e Metropolitana de Santiago. Si tratta di un settore industriale ad integrazione verticale con 46 imprese per un totale di oltre 200.000 capi e una produzione che nel 2008 ha registrato 1.394.000 tonnellate di carcasse (suine).
L’allevamento di bovini (3.789.697 capi) è invece gestito da migliaia di allevatori, attivi specialmente nel centro sud, mentre il settore industriale resta localizzato nella regione Metropolitana de Santiago.
Più precisamente Il Cile è incluso nella lista dei paesi terzi abilitati all’esportazione di carni bovine, suine, caprine e ovine in quanto listato nella Parte 1 dell’allegato II della decisione del Consiglio n. 1979/542/CEE. La verifica del FVO ha fatto seguito alla identificazione di residui di diossina in carni suine importate dal Cile registrate nel 2008 attraverso il sistema RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed).
Svoltasi dal 30 novembre al 10 dicembre 2009, l’ispezione del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea si è concentrata sui sistemi di controllo ufficiale della carne fresca di bovini, caprini, ovini e suini destinata all’esportazione in EU (DG(SANCO) 2009-8214 – MR FINAL). Il Report osserva il buon livello di organizzazione delle autorità competenti, l’adeguatezza delle dotazioni in risorse e l’appropriato livello di attuazione di controlli ufficiali e di performance dei servizi veterinari. Il sistema di approvazione degli stabilimenti risulta essere applicato correttamente. Verifiche di sorveglianza sono svolte sulle unità produttive con regolarità e i rapporti sono disponibili così come le misure correttive eventualmente adottate.
Tutti gli stabilimenti privati visitati hanno strutture, equipaggiamenti, locali e procedure di pulizia e sanificazione pienamente in linea con gli standard UE. Tutti gli stabilimenti visitati hanno sistemi di tracciabilità che consentono di risalire da una confezione di carne all’animale o gruppi di animali, ivi inclusa la identificazione della fattoria di provenienza. Gli operatori privati visitati dal team del FVO hanno dimostrato padronanza dei sistemi di gestione secondo i principi dell’HACCP che sono regolarmente oggetto di controllo da parte del personale del ministero della agricoltura. Unica nota stonata la non conformità del piano nazionale di riduzione dei patogeni rispetto ai dettami del regolamento 2073/2005. Sul punto sarà necessario un ulteriore approfondimento in vista della valutazione di equivalenza[1].
Le ispezioni ante e post mortem sono state giudicate adeguate anche se il metodo ufficiale per la trichina non è in linea coi requisiti del regolamento n. 2075/2005.
Il sistema complessivamente considerato è giudicato idoneo al rispetto degli standard legali per il market access, residuando solo minori incongruità come la non totale separazione delle linee produttive per l’export UE da quelle non autorizzate.
Tra gli altri, sparuti, punti di debolezza, la contaminazione da diossina risulta problema ridimensionato atteso che le autorità competenti cilene hanno opposto un adeguato insieme di azioni di gestione del rischio che di fatto hanno impedito la commercializzazione ed esportazione di carni contaminate verso la UE:
- sospensione delle certificazioni ufficiali valevoli ai fini export
- azioni di monitoraggio e valutazione scientifica
- valutazione delle cause e azioni correttive
- inasprimento di taluni requisiti e sorveglianza programmata.
Non stupisce che a fronte di simili risultati le raccomandazioni siano soltanto 3 e precisamente:
- Rafforzare il database per l’identificazione dei capi bovini e i relativi movimenti così come richiesto dalla Decisione n. 1979/542/CEE;
- Riconsiderare le modalità di analisi delle carcasse in modo tale da ricondurle a conformità con quanto richiesto dal Regolamento n. 2073/2005;
- Garantire che le carni suine soddisfino i requisiti di cui al Regolamento n. 2075/2005 con particolare riferimento alla ricerca di trichina come richiesto dalla Decisione n. 1979/542/CEE