L’EFSA si è recentemente occupata dell’ovalbumina, sostanza, impiegata come agente sbiancante dei vini, ritenuta fonte di allergie alimentari.
La disciplina europea sull’informazione dei prodotti alimentari esige che i prodotti ritenuti causa di allergie alimentari (cc.dd. allergeni) debbano essere sempre indicati in etichetta. Tali sostanze, come noto, sono indicate all’allegato III bis della Direttiva 2000/13.Questa direttiva prevede altresì una procedura per determinare casi di esenzione che possono essere accordati dalla Commissione nell’esercizio del suo potere di aggiornamento della lista degli allergeni. In tale caso la procedure richiede il necessario parere scientifico dell’EFSA.
Due richieste per ottenere una esenzione dall’obbligo di indicazione sull’etichetta sono state, infatti, presentate con riferimento all’albumina impiegata come agente sbiancante nei vini, specialmente quelli rossi, rispettivamente da Deutscher Weinbauverband (DWV) in collaborazione con l’ Office National Interprofessionel des Fruits, des Légumes, des Vins et de l‟Horticulture (VINIFLHOR), e dalla “Winemakers’ Federation of Australia” (WFA) e dall’Australian Wine Research Institute (AWRI).
Il parere dell’EFSA non ha potuto che confermare le sue precedenti opinioni sul punto: l’impiego di ovalbumina nella fabbricazione del vino costituisce una fonte di reazioni allergiche per i consumatori di vino. Di questa valutazione scientifica la Commissione dovrà tenere conto nel definire il procedimento avvitato con le due richieste.