Riportiamo di seguito alcune considerazioni rielaborate dal recente Rapporto del FVO relativo alla Missione in Italia (doc. DG(SANCO)/ 2009-8338 –MR-FINAL, doc. scaricabile in download).
ITALIA – Audit sul PIF di Gioia Tauro di Daniele Pisanello
Il Rapporto contiene i risultati dell’audit svolto dal FVO in Italia dal 25 al 28 maggio con particolare riferimento al funzionamento dei controlli sulle importazioni ed esportazioni di prodotti di origine animale in transito sul Punto di Ispezione Frontaliera (PIF) di Gioia Tauro.
In termini generali le conclusioni della Missione del FVO sono nel senso che le partite (di merci) presentate al PIF sono verificate in maniera appropriata malgrado problemi tecnici nelle registrazioni e nelle azioni di seguito (“follow up”) dei transiti, aspetti questi che rendono altamente rischioso che merci non conformi alla disciplina veterinaria e/o igienico-sanitaria possano comunque entrare nella Comunità.
L’executive summary del Rapporto non lesina considerazioni sulla “totale mancanza di controllo” (complete lack of control of) delle partite di animali in transito, il che può essere un fattore di elevato rischio che prodotti non autorizzati entrino nella catena alimentare. Il Rapporto denuncia anche l’inesistenza di supervisione (a fini veterinari) sulle merci-animali in entrata e depositate nei magazzini dell’area portuale (warehouses) il che ulteriormente aggrava il rischio anzi detto. Inoltre il sistema PIF di Gioia Tauro semplicemente non è conforme ai requisiti di cui alla Decisione della Commissione 2001/881/CE.
A seguito delle evidenze raccolte, il rapporto ha indirizzato le seguenti raccomandazioni:
(1) Stabilire un sistema che individui i “bisogni di formazione” del personale addetto ai controlli ufficiali operativo sul PIF considerato in quanto doveroso in base all’art. 6 del Reg. 882/2004/CE.
(2) Adottare le necessarie azioni correttive in tema di procedure di verifica (audit e supervisione) in modo da assicurare l’individuazione (detection) di errori gravi e non conformità nella gestione della sicurezza alimentare e per predisporre atti correttivi di cui agli articoli 4.6 e 8.3 del Reg. 882/2004/CE.
(3) Formalizzare e attuare procedure di collaborazione specifica tra le Autorità doganali del porto e il PIF come richiesto dall’art. 24.2 del regolamento 882/2004/CE di modo che non si verifichi che partite di merci (animali e prodotti di origine animale da Stato terzo) lascino il porto prima che i controlli veterinari dovuti ai sensi della direttiva 1997/78/CE siano stati svolti.
(4) Implementare misure conformi all’articolo 3 della Dir. 97/78/CE in modo da assicurare concretamente la notifica preventiva al PIF di arrivo di merci in ingresso da Paesi terzi come richiesto dai regolamenti 136/2004/CE e 282/2004/CE e, conseguentemente, correggere le istruzioni pertinenti contenute nel manuale di procedura in possesso dei PIF.
(5) Istituire un sistema di sorveglianza per le merci rifiutate, spedite in transito o canalizzate, incluso il registro delle partite rispedite conformemente alla decisione 97/152/CE della Commissione, nonché di quelle distrutte o autorizzate dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero per usi diversi dal consumo umano, conformemente a quanto richiesto dalla Decisione della Commissione del 21 novembre 2001 che stabilisce i requisiti relativi al riconoscimento dei posti d’ispezione frontalieri responsabili dei controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi che sono introdotti nella Comunità (Dec. 2001/812/CE)
(6) Assicurare la regolarità dei controlli ufficiali dei depositi doganali in conformità anche con le procedure indicare dall’art. 4.4 del regolamento 854/2004/CE e che, inoltre, il documento veterinario comune di entrata accompagni sempre le merci in entrata come richiesto dall’art. 5 della direttiva 97/78/CE.
(7) Assicurare che il documento veterinario comune di entrata sia emesso solo nei casi previsti e con le modalità previste dall’art. 2 del regolamento 136/2004/CE