Con un anno e mezzo di ritardo, il registro delle indicazioni generiche sulla salute ha visto la luce. Per 222 indicazioni “basate su prove scientifiche generalmente accettate e ben comprese dal consumatore medio” (questa la definizione di indicazione generica sulla salute di cui all’art. 13.1 del regolamento quadro), è la fine di un lungo e complesso procedimento di valutazione svolto dall’EFSA iniziato quasi cinque anni addietro. Esempi di indicazioni generiche sono “aiuta la pressione sanguigna”, “fortifica le ossa”, “miglioramento delle prestazioni fisiche” e molte altre.
Il regolamento quadro in materia (n. 1924/2006) ha, infatti, avuto il merito (o, a seconda dei punti di vista, il demerito) di aver fissato regole armonizzate sull’impiego di indicazioni nutrizionali (leggero, senza grassi, ad alto contenuto di ecc.) e sulla salute (ad esempio, mantenimento di un’adeguata concentrazione di colesterolo LDL nel sangue).
Solo le indicazioni espressamente previste possono essere utilizzate sui prodotti alimentari, nel rispetto delle condizioni ivi disciplinate. L’inserimento delle indicazioni generiche sulla salute (dell’art. 13.1 del regolamento quadro) nel registro on-line sarà pienamente e definitivamente operativo una volta decorso il termine di sei mesi previsto dalla legislazione.
E ora cosa succederà?
È probabile che, come è già accaduto con le indicazioni nutrizionali, i responsabili marketing ricorreranno in massa a messaggi di natura salutistica in chiave distintiva. Occorre, però, fare attenzione: in primo luogo, un indiscriminato ricorso a queste indicazioni può determinare una corsa al “me-too” che può anche avere un effetto di livellamento, riducendo quello di differenziazione che proprio con l’uso dell’health claim si vorrebbe raggiungere.
Il rischio non è remoto, specie per quei claim le cui condizioni di utilizzo non sono particolarmente stringenti: basti pensare ai prodotti che, grazie a un determinato contenuto di vitamina C, possono richiamare l’attenzione del consumatore sull’effetto immunizzante. In secondo luogo, si deve avvertire che nella costruzione delle etichette, la conformità al regolamento n. 1924/2006 non è il solo dato rilevante.
L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha più volte affermato che in ogni caso le etichette alimentari devono rispettare anche i principi generali in materia di protezione del consumatore di cui al Codice del consumo. In altri termini, l’impiego di un health claim su un’etichetta o in una pubblicità di un prodotto alimentare deve essere assistito da una valutazione tecnico-legale accurata e relativa a tutti i requisiti cogenti.
Recenti casi di noti operatori di livello nazionale dimostrano quanto facile possa essere incorrere in una violazione delle norme sulle indicazioni sulla salute.
avv. Daniele Pisanello