REATI ALIMENTARI: ANCORA SULLA DISTINZIONE TRA SOSTANZE DETERIORABILI O MENO

Con sentenza n. 122/2014, la Corte di cassazione, Sez. III, ha confermato che in materia alimentare, l’obbligo di avviso all’interessato delle operazioni di analisi sui campioni prelevati è richiesto allorchè si tratti di sostanze deteriorabili, mentre, per quelle non deteriorabili, tale avviso non è previsto , essendo consentita la richiesta di revisione delle stesse.” (Cass. pen. sez. 3^ n. 2360 del 19.11.2009).

In caso di analisi su campioni non deteriorabili, il diritto di difesa è, invero, garantito dalla possibilità di richiedere, nel pieno rispetto del contraddicono, la revisione. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria, con la quale si era affermata la penale responsabilità per il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. a), in capo a due soci amministratori della società semplice, esercente attività di allevamento bestiame, per aver venduto per la somministrazione per il consumo sostanze alimentari (nella fattispecie un capo bovino vitellone femmina) trattate in modo da variarne la composizione naturale. Nella fattispecie l’analisi condotta dall’ASL di Novara permetteva di accertare la somministrazione all’animale di cortisonici – desametasone – in quantità superare al limite massimo residuale previsto.

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