19
Apr2015

Filiera alimentare: responsabilità civile e oneri di diligenza degli operatori

La sentenza della Corte di cassazione del 10 luglio 2014, n. 15824, conclude una delle (tante) vicende giudiziarie legate all’emergenza del Sudan I. La sentenza si segnala non solo per questo ma anche per le precisazioni che la Suprema Corte ha fornito proprio con riferimento alla diligenza dell’operatore del Settore Alimentare. Abbiamo chiesto all’amico e collega, avv. Andrea Canavesio, of Counsel di Lex Alimentaria proprio in materia di diritto delle assicurazioni, di condividere una prima lettura a caldo. Lo ringraziamo per il contributo che pubblichiamo in appresso.   


Assicurazione di responsabilità civile del produttore e oneri di diligenza del danneggiato

di Andrea Canavesio 

Con la sentenza 10 luglio 2014, n. 15824, la Corte di Cassazione ha sancito la responsabilità di una azienda operante nel settore alimentare, per i danni dalla stessa sofferti a causa della fornitura, da parte di un’azienda produttrice terza, di un ingrediente tossico.

Nel caso di specie, l’azienda in questione aveva acquistato del peperoncino rosso da una società produttrice estera, la quale, dietro espressa richiesta dell’azienda nostrana ed in seguito ad una allerta alimentare diffusa dalla Francia, finalizzata a prevenire e limitare la diffusione di un particolare tipo di colorante alimentare nocivo per la salute (Sudan rosso I),  aveva fornito concrete rassicurazioni in merito, garantendo l’idoneità  del prodotto alla commercializzazione per il consumo alimentare umano.

Le garanzie offerte dalla società venditrice straniera hanno quindi fatto sì che la nostra azienda continuasse a servirsi del peperoncino in questione, per la preparazione dei propri prodotti; senonchè  le Autorità, nel corso di un controllo su tale prodotto, avevano tuttavia riscontrato tracce di colorante nocivo per la salute e l’ASL territorialmente competente aveva proceduto al sequestro di tutti i prodotti contenenti l’ingrediente tossico.

L’azienda alimentare italiana subiva necessariamente un danno economico originato dal ritiro della merce, accompagnato da un rilevante danno di immagine per una vicenda di evidente imbarazzo.

In relazione alla richiesta risarcitoria rivolta dall’azienda in parola alla società produttrice che le aveva fornito la spezia, la Compagnia assicuratrice della responsabilità civile di quest’ultima, in manleva della propria assicurata, eccependo il concorso colposo dell’azienda danneggiata, aveva contestato la pretesa risarcitoria di parte attrice: la S.C. ha accolto le eccezioni sollevate dalla terza chiamata, facendo espresso riferimento all’obbligo di cooperazione del danneggiato, a norma dell’art. 1227 c.c.

La disposizione codicistica prevede, al primo comma, il caso in cui il danneggiato abbia concretamente concorso a cagionare il danno, contribuendo con la propria condotta ad incrementarlo. Il secondo comma, invece, sancisce un generale principio di diligenza e cooperazione per cui il creditore, nel caso in cui subisca un danno contrattuale, deve adoperarsi  al fine di ridurre il danno ed arginarne gli effetti.

Al riguardo, la S.C. rammenta che “nell’ipotesi di cui al primo comma si prevede un concorso di cause nella produzione del fatto dannoso dovuto alla cooperazione del danneggiato; nell’ipotesi di cui al secondo comma il danno è eziologicamente imputabile soltanto al debitore, senza il profilarsi di concause, e tuttavia il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare, impedire o attenuare usando l’ordinaria diligenza (Cass., Sez. 3, 9 gennaio 2001, n. 240; Cass., Sez. 2, 6 giugno 2007, n. 13242)”.

Il primo interrogativo verte certamente sulla sussistenza o meno del dovere in capo all’azienda nostrana di effettuare direttamente verifiche sul prodotto che acquistava: orbene, in sede di gravame, la Corte d’appello aveva dato una risposta negativa, sia richiamando la disciplina della vendita (addossando alla società estera produttrice l’obbligo di garantire la genuinità di quanto forniva), sia sul rilievo che una corresponsabilità della azienda italiana sarebbe stata configurabile esclusivamente nei confronti del consumatore, “non esistendo alcuna violazione contrattuale dell’acquirente, che non era tenuto nei confronti del venditore a controllare la merce che questi gli vendeva“.

Il Supremo Collegio ribalta invece la precedente impostazione, sulla base del predicato di cui all’art. 1227, secondo comma, c.c., che postula “l’onere di doverosa cooperazione della parte creditrice per evitare l’aggravamento del danno indotto dal comportamento inadempiente del debitore”, in virtù “della circostanza che si intendono comprese nell’ambito dell’ordinaria diligenza di cui all’art. 1227 cod. civ., comma 2, quelle attività che non siano gravose o eccezionali, o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici”; ma soprattutto, avuto riguardo al fatto che “particolarmente nel settore alimentare, dove la circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale che contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei consumatori, il produttore, onde garantire la sicurezza degli alimenti, ha un obbligo, quale operatore professionale, di attenersi al principio di precauzione e di adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto e della sua destinazione al consumo umano, verificando, attraverso controlli a campione, che il componente acquistato risponda ai requisiti di sicurezza previsti e non contenga additivi vietati e pericolosi, prima di ulteriormente impiegarlo quale parte o ingrediente nella preparazione di un alimento finale”.

La pronuncia segna quindi una tappa significativa nel percorso giurisprudenziale sul tema della responsabilità civile del produttore, laddove, attraverso gli obblighi di cooperazione e precauzione a carico del creditore, tradotti in precisi oneri in capo alle aziende che commercializzano prodotti compositi, de iure condito, fa ricadere sul soggetto che commercializza il prodotto “finale” un’attività di vigilanza e controllo su quello che, in definitiva, è l’operato altrui.

Avv. Andrea Canavesio

Condividi
Articoli recenti
Contattaci

Autorizzo all'utilizzo dei miei dati per la risposta, come da informativa sulla privacy policy

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter

Iscriviti
error: Contenuto protetto !