17
Set2017

MADE IN ITALY: LA CASSAZIONE ALLA SVOLTA

Confermato il sequestro preventivo di circa un milione di chili di spaghetti, prodotti in Turchia per un noto pastificio campano sito in Gragnano, che, destinati al mercato africano, erano stati presentati in dogana al porto di Genova in regime di transito temporaneo.

La sentenza n. 25030 del 24 maggio 2017, resa dalla Cassazione penale, segna un ulteriore avanzamento della giurisprudenza domestica in tema di repressione penale a tutela del Made in Italy.

Giova ricordare che la sentenza della Cassazione riguardava il ricorso proposto dalla società italiana contro il provvedimento di sequestro preventivo disposto sul presupposto della ritenuta sussistenza di «fallaci le indicazioni apposte sulla pasta, tali da ingannare il consumatore sulla provenienza della merce e da integrare l’ipotesi penale». Occorre annotare che la decisione concerne la fase cautelare del procedimento e dunque si ferma sulla verosimiglianza (il fumo di buon diritto) della penale rilevanza della condotta contestata.

La fattispecie

Più precisamente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova aveva convalidato il sequestro disposto in via di urgenza dalla Polizia Giudiziaria in data 14.10.2015 sulla partita di pasta alimentare di 2700 colli recante l’indicazione «Napoli-Italia-pasta grano duro prodotta e confezionata for-produced for-pastificio L. Garofalo spa – via *dei Pastai 42 – (OMISSIS) (Na)* Italy» e l’indicazione «made in Turkey». Si trattava dunque di merce di provenienza (origine doganale) turca diretta in Africa, accompagnata da fattura dalla quale risultava una transazione “estero su estero”.

Il sequestro preventivo era disposto ravvisando sussistente il fumus del reato di cui all’art. 517 c.p. e L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49 e del reato di cui all’art. 514 c.p. nonché il periculum in mora derivante dalla libera disponibilità dei beni per la definitiva immissione sul mercato.

Elementi essenziali della decisione

In primo luogo la Corte ha stabilito che la presentazione in dogana di merce a titolo di mero transito doganale rientra nella nozione di “importazione” di cui alle norme del Made in Italy.

In secondo luogo la sentenza 25030/2017 segna il definitivo distacco dal tradizionale orientamento della giurisprudenza in tema di Made in Italy: quest’ultimo, infatti, teso a valorizzare le regole doganali e la nozione soggettiva di provenienza, intesa come equivalente al marchio dell’operatore responsabile dell’immissione in commercio) era stato in passato affermato in alcune sentenze della Corte (Cass. 3352/2004, Frò, Cass. 19746/2010, Follieri, Cass. 28740/2011, Cass. 27250/2007, Macedonia).

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