09
Gen2015

Allergeni alimentari e ristorazione collettiva

Come noto, la nuova disciplina sulla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari al consumatore finale (Reg. n. 1169/2011/UE) comporta una serie di obblighi informativi specifici in materia di allergeni alimentari, che – come precisato in un altro post – si applicheranno anche alla ristorazione collettiva e ai prodotti confezionati sul luogo di vendita (c.d. pre-incartato). 

Vale la pena di ricordare che la Commissione europea, nel redigere la proposta di nuovo regolamento, aveva individuato la persistente carenza informativa sugli allergeni (“there is a number of foods from which information on allergens is missing”), anche in sede di ristorazione collettiva (“the introduction of a requirement that information on allergenic  ingredients should be available for non-prepacked foods sold through retail and catering outlets”¸ cfr. Doc. COM(2008) 40), come uno dei punti deboli da correggere al fine della tutela della salute del consumatore finale.

In fondo, l’estensione del campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1169/2011 anche alla ristorazione collettiva, da cui questa Rubrica ha preso le mosse (cfr. numero di ottobre di Ristorando), trova giustificazione anche in alcuni dati legati ai disturbi alimentari; ad esempio, secondo un position paper del 2010 adottato dalla European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations, infatti, quasi il 70% dei casi più gravi di reazioni allergiche sarebbero avvenute in occasione di consumo alimentare “fuori casa”.

Frutto di questa impostazione legislativa è l’art. 44 del Reg. (UE) n. 1169/2011, secondo cui ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, a) la fornitura delle indicazioni relative alle sostanze allergeniche, è obbligatoria, mentre la fornitura di altre indicazioni non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.

In altri e più semplici termini, si deve distinguere a seconda che lo Stato membro abbia adottato misure nazionali concernenti le modalità secondo le quali devono essere comunicate le informazioni sugli allergeni o meno. Diciamo subito che in mancanza di un intervento legislativo specifico da parte del singolo Stato membro, la informazione sugli allergeni deve essere fornita sempre e per iscritto. La definizione delle modalità operative con cui assolvere a questo obbligo, in mancanza di normativa nazionale, resta a totale carico dell’operatore del settore alimentare.

Al 9 gennaio 2014 non sono noti interventi legislativi da parte del Governo italiano, mentre alcuni dei 28 paesi membri hanno predisposto misure di adeguamento e attuazione del Reg. (UE) n. 1169/2011 per quel che riguarda, anche, gli allergeni negli alimenti non preimballati. È questo il caso del Belgio, Grecia, Finlandia, Irlanda, Regno Unito e Svezia.

Interessante il caso del Belgio, ove l’informazione sugli allergeni sugli alimenti non preimballati deve essere  apposta in modo da essere chiaramente leggibile “sul supporto fisico o elettronico, nel punto in cui il prodotto è messo in vendita, in modo da essere liberamente e facilmente accessibile prima della conclusione dell’acquisto”. La disciplina belga consente il ricorso alla comunicazione verbale, da intendersi come comunicazione fornita “dal personale addetto o da uno strumento adeguato”, purché siano rispettati alcuni requisiti (fornitura immediata a richiesta del consumatore e prima di terminare l’acquisto; predisposizione di idonea procedura interna, nell’ambito del sistema di autocontrollo; formazione del personale e gratuità dell’accesso alle informazioni). Inoltre, si prevede l’informazione aggiuntiva che avverta il consumatore che la composizione dei prodotti può cambiare di volta in volta.

In Irlanda si è invece predisposto un set di obblighi per i quali l’operatore del settore alimentare deve fornire informazioni scritte in merito a eventuali allergeni presenti negli alimenti pubblicizzati, presentati o resi disponibili per la vendita o la fornitura, prima della vendita o della fornitura dell’alimento, in modo evidente e libero, in “un posto non nascosto, così che siano facilmente visibili al consumatore finale o alla collettività”, e presentate in una “grafia chiara e leggibile, di dimensioni pari o superiori a qualunque altra scritta utilizzata per pubblicizzare, presentare o rendere disponibile il prodotto alimentare, presentate in una grafia che metta in risalto le informazioni sugli allergeni e che le distingua dal resto delle informazioni fornite per dimensioni dei caratteri, stile o colore dello sfondo, nonché presentate in modo che non vi sia possibilità di confusione rispetto all’alimento cui le informazioni si riferiscono”.

Nella sostanza, anche gli altri Paesi hanno riprodotto più o meno le stesse regole. In Italia, fino a quando non sarà predisposta una normativa di attuazione, dunque, anche gli operatori del settore della ristorazione collettiva, al pari della distribuzione al dettaglio di alimenti non preimballati (gli sfusi, quelli imballati su richiesta del consumatore e i c.d pre-incarti per la vendita immediata) dovranno comunque adempiere, a partire dal 13 dicembre 2014, all’obbligo di fornire per iscritto la informazione al consumatore relativa alla presenza, nell’alimento offerto in vendita o somministrato, di una o più sostanze elencate nell’allegato II del Reg. (UE) n. 1169/2011.

L’Operatore avveduto e diligente non mancherà di notare, in ogni caso, che la conformità all’obbligo informativo predetto è solo uno degli aspetti connessi agli allergeni alimentari: non si devono, infatti, sottovalutare le ripercussioni che la presenza di allergeni, dichiarata o meno, ha sul piano di responsabilità civile dell’impresa alimentare (e, nei casi di maggiore severità, anche quella penale per lesioni colpose o peggio).

Si pensi ai casi in cui il Manuale di autocontrollo non sia adeguatamente e opportunamente sviluppato anche sul piano delle implicazioni legali (civili e penali), oppure situazioni nelle quali le informazioni sugli allergeni siano gestite senza il necessario rigore (traduzioni imprecise, scarso e non tempestivo aggiornamento a fronte di rotazione delle materie prime); in queste o analoghe situazioni, pur essendo formalmente assolto l’obbligo di fornire per scritto le informazioni sugli allergeni, certamente il rischio di addebiti di responsabilità civile per danni derivanti dal consumo di un alimento difettoso per la salute di quel consumatore avrà certamente caratteri di maggiore gravità.

 

Daniele Pisanello

 

 

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