Ci aveva già provato (vanamente) l’allora ministro Zaia. Ora è la volta del Governo Ungherese a esser tentato di rendere obbligatoria l’indicazione del paese di origine sulle confezioni di burro e latte, a meno che il prodotto sia ungherese. Obiettivo dichiarato di questa proposta legislativa (disponibile all’interno dell’abbonamento al servizio Global Food Law) sarebbe “consentire ai consumatori di ricevere adeguate informazioni sulla denominazione e sull’origine dei prodotti”.
Secondo alcune fonti disponibili, la proposta sarebbe avvallata dai risultati di un sondaggio a livello nazionale condotto nel 2012 dal dipartimento di marketing e di commercio dell’Università di Kaposvár, secondo cui, sulla base di un campione rappresentativo, il 53,2 % dei consumatori ungheresi ritiene particolarmente importante che il prodotto alimentare sia di origine ungherese (solo l’8,7 % dei consumatori non lo ritiene importante), pertanto nella decisione di acquisto le informazioni sull’origine del prodotto avrebbero un ruolo rilevante.
L’iniziativa legislativa concerne pure la regolazione della denominazione di vendita dei prodotti lattieri indicati. Per altro, in caso di etichettatura plurilingue, il draft richiede che siano fornite informazioni chiare sulla denominazione ungherese di un prodotto in modo da proteggere i consumatori; di conseguenza il progetto prevede che per il latte e il burro la denominazione ungherese debba essere indicata sulla confezione nelle immediate vicinanze della descrizione in lingua straniera, utilizzando un carattere almeno equivalente al carattere più grande utilizzato per la descrizione in lingua straniera. Al contempo, occorre esplicitare che l’indicazione della denominazione dei prodotti alimentari in ungherese non significa che il prodotto sia stato prodotto in Ungheria. Il consumatore può essere pienamente informato solo se riceve le informazioni necessarie sull’origine del prodotto prima di prendere una decisione di acquisto.
Conviene ricordare che la legislazione ungherese in materia deve in ogni caso ottemperare ai vincoli comunitari. A norma dell’articolo 38, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate.
A norma del successivo articolo 39, paragrafo 1, lettera b), oltre alle informazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1 e all’articolo 10, gli Stati membri possono adottare disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per la protezione dei consumatori.
In conformità all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1169/2011 “Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione”.
Nel servizio Global Food Law gli aggiornamenti sul punto.
6 marzo 2015