14
Dic2016

RISTORAZIONE COLLETTIVA E INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE

Una recentissima sentenza della Corte di giustizia si interessa dei requisiti di etichettatura gravanti sul prodotto alimentare preimballato ove somministrato come tale al consumatore finale nell’ambito di una collettività (ristorante, mensa e simili).

Nel 2012 un operatore tedesco, che produceva e commercializzava miele in cartoni multipli contenenti varie capsule singole da 20 grammi di miele, era sanzionato dall’autorità competente tedesca in quanto le singole capsule di miele erano prive dell’indicazione di origine del miele, indicazione riportata solo sul multipack. Il giudice nazionale, ritenendo che la decisione richiedesse un chiarimento interpretativo da parte della Corte europea, ha posto la questione pregiudiziale relativa al se la normativa dell’Unione imponga che il paese di origine del miele sia indicato su ciascuna porzione individuale di un prodotto preimballato contenente più unità di consumo, che viene poi successivamente venduta separatamente o inclusa in un pasto acquistato.

Gli argomenti, l’iter logico e le conclusioni cui giunge la sentenza sono di primo momento per l’operatore della ristorazione collettiva: la sentenza afferma, in primo luogo, che «ciascuna delle porzioni singole di miele che si presentano sotto forma di coppette chiuse da un coperchio in alluminio sigillato e che sono imballate in cartoni multipli forniti a collettività, qualora queste ultime vendano dette porzioni separatamente o le propongano al consumatore finale abbinate a pasti pronti venduti ad un prezzo forfettario» costituiscono «prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato» e come tale soggetto agli obblighi di informazione previsti dalla disciplina orizzontale e verticale.

In secondo luogo, la Corte chiarisce che, nell’ambito della somministrazione di alimenti, la consegna di alimenti preconfezionati in abbinamento ad un pasto pronto, venduto a un prezzo forfettario, ad esempio come parte integrante di un menù predisposto da un esercizio di ristorazione collettiva o come elemento disponibile al buffet di un hotel, può costituire «una vendita separata al consumatore finale » con conseguente applicabilità  degli obblighi orizzontali e verticali di informazione del consumatore.

In terzo luogo, la Corte, posta di fronte alla circostanza che le suddette conclusioni sono in contrasto con quanto chiarito dalle linee-guida sul regolamento quadro in tema di food information (Reg. (UE) n. 1169/2011) predisposte dal gruppo di lavoro costituito dalla Direzione Generale Salute e Consumatori della Commissione europea e composto di esperti degli Stati membri, liquida la faccenda stabilendo che le guidances della Commissione sono prive di effetto giuridico e non possono vincolare il giudice.

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