È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 gennaio 2017 l’atteso decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) sull’indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari. Questo provvedimento, che entrerà in vigore il 18 aprile, ovverosia dopo 90 giorni dalla data della sua pubblicazione, sarà cogente solo per il latte i prodotti lattiero caseari realizzati in Italia per il mercato italiano.
L’avv. Pisanello ha commentato la pubblicazione del decreto su ItaliaOggi del 21 gennaio (vedi scansione)
Il decreto ministeriale, articolato in 7 disposizioni, introduce in Italia l’obbligo di indicare in etichetta l’origine del latte e del latte ove impiegato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari (per esempio formaggi, latticini, yogurt). La regola non è però universale: da un lato sono esclusi quei prodotti che rientrano nell’ambito delle produzioni regolamentate DOP-IGP (Reg. 1152/2012/UE) o biologiche (Reg. 834/2007/CE). Del pari impregiudicata la previgente disciplina del latte fresco, di cui a un decreto interministeriale del 2004.
Come funzionerà in concreto la nuova etichetta? Il consumatore troverà indicato ben visibile il paese di mungitura, quello di condizionamento o quello di trasformazione; inoltre, qualora il latte sia stato munto, condizionato o trasformato nello stesso Paese l’indicazione d’origine può essere assolta con la sola dicitura “origine del latte: nome del paese”. Diversamente, qualora i vari passaggi di produzione prendano luogo in più Paesi membri dell’UE, si potrà ricorrere alla dicitura “latte di Paesi UE” per l’operazione di mungitura, ovvero “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” per le fasi di condizionamento o di trasformazione. Se queste operazioni avverranno al di fuori dello spazio giuridico europeo, si dovrà impiegare la dicitura “Paesi non UE”.
Gli operatori che non si conformeranno alle disposizioni del decreto incorreranno nelle sanzioni previste dalla legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari) in particolare la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro a carico di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati, salvo che il fatto costituisca reato.
Come già anticipato, il decreto sull’indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari potrà essere applicatoai prodotti presenti sul mercato italiano ma realizzati fuori dai confini nazionali. Alcune precisazioni si impongono. In primo luogo, per stabilire se il prodotto è realizzato in un dato paese si ricorrerà ai consueti canoni europei di attribuzione dell’origine delle merci ai sensi, oggi contenuti all’articolo 60 del Regolamento UE n. 952/2013 sull’istituzione del codice doganale dell’Unione.
In secondo luogo, sorprende l’ampiezza dell’esenzione. Infatti nelle diverse bozze predisposte del Governo la clausola di esenzione era riferita ai prodotti beneficiari del mutuo riconoscimento comunitario (in buona sostanza i prodotti manufatti e originari di un paese dell’UE, dalla Turchia o dall’Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera). Con quella formulazione, dunque, il decreto avrebbe trovato applicazione sui prodotti lattiero caseari provenienti anche da paesi terzi non membri dell’UE. Il decreto pubblicato invece esenta dal rispetto dei requisiti di informazione positiva sull’origine del latte non solo i prodotti “comunitari e assimilati” ma anche tutti i prodotti comunque non italiani. In altri termini l’obbligo dell’etichettatura recante l’origine e i connessi costi interesserà esclusivamente le aziende italiane e per la produzione delle medesime destinata al mercato italiano. Probabile che la nuova versione sia imposta alla luce degli obblighi in ambito internazionale (Accordo TBT del WTO) che già nel 2009 avevano costretto all’abbandono di una iniziativa in parte analoga a cura dell’allora ministro Zaia.
Il decreto andrà incontro a un’applicazione in via sperimentale fino alla data del 31 marzo 2019; le sue disposizioni perderanno efficacia nel caso in cui la Commissione europea adotti atti esecutivi sul latte ed sui prodotti lattiero caseari prima del 31 marzo 2019.
Le confezioni di latte e di prodotti lattiero-caseari che non soddisfano i requisiti del decreto potranno continuare a circolare fino all’esaurimento delle scorte se portati a stagionatura o immessi in commercio prima del 18 aprile, in ogni caso, non oltre il 15 ottobre 2017.