Le attività di macellazione e sezionamento carni, quand’anche esercitate a titolo accessorio alla attività principale di allevamento, sono assoggettate alle tariffe previste dal diritto europeo. Questo, in estrema sintesi, il decisum della Corte di giustizia nelle cause riunite C 199/18, C 200/18 e C 343/18, Pollo del Campo S.c.a. + 2 c. Regione Emilia-Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale 104 di Modena, A.U.S.L. Romagna (C 199/18 e C 200/18), e SAIGI Società Cooperativa Agricola a r.l.+1 c. Regione Emilia-Romagna e A.U.S.L. Romagna (C 343/18).
La questione pregiudiziale avanzata innanzi alla Corte sorgeva a un lungo contenzioso che vede alcune cooperative agricole del settore avicolo (allevamento), della macellazione e della commercializzazione di pollame opporsi alla richiesta della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna (delibera del 12 dicembre 2011) di assoggettare al pagamento delle tariffe previste dal decreto legislativo n. 194/2008 gli imprenditori agricoli che conducono impianti di macellazione e di sezionamento.
Avverso tale delibera e i conseguenti atti di addebito emessi nei loro confronti le aziende agricole avevano proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna il quale, però, aveva concluso che il regolamento n. 882/2004 non consente agli Stati membri alcuna deroga all’obbligo di pagamento delle tariffe veterinarie. Nel successivo ricorso innanzi al Consiglio di Stato sorgeva nuovamente quesito se il regolamento n. 882/2004 consentisse o meno agli Stati membri di prevedere esenzioni dall’obbligo di pagare una tariffa relativa ai controlli sanitari ufficiali. La risposta assumeva rilievo dal punto di vista italiano che, come noto, ha dato esecuzione alle norme sulle tasse e tariffe con il decreto legislativo del 19 novembre 2008, n. 194 – Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004.
Questo ultimo decreto ha stabilito, come noto, le tariffe secondo appositi allegati. In particolare nell’allegato A, sezioni 1 e 2, del citato decreto legislativo, sono disciplinati gli importi delle tariffe applicabili agli impianti di macellazione nonché ai controlli degli impianti di sezionamento.
Il punctum dolens sorgeva dalla modifica del d.lgs. n. 194/2008, operata con legge del 4 giugno 2010, n. 96 –Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 che, introducendo all’articolo 1 un nuovo comma 3 bis, ha escluso dalla applicazione del decreto tariffe degli «gli imprenditori agricoli per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile». Quest’ultimo articolo, nel fornire la definizione di imprenditore agricolo, vi ricomprende anche le attività comunque connesse, cioè quelle «attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge».
Sulla base di una interpretazione letterale delle norme, la Corte di giustizia non ha incertezze nell’affermare che, in quanto le attività di macellazione e di sezionamento di carne rientrano nelle fasi della produzione e della trasformazione degli animali e quindi sono ricomprese nell’allegato IV, sezione A, del regolamento n. 882/2004, tali attività sono soggette al pagamento della tassa prevista dall’articolo 27, paragrafo 2, di tale regolamento, ed essendo del tutto irrilevante che dette attività siano esercitate in modo accessorio a un’attività principale di allevamento.