03
Feb2020

Uso alimentare di prodotti da Cannabis sativa: arriva il Decreto

Atteso da tempo, il decreto del Ministero della salute del 4 novembre 2019 relativo alla definizione di livelli massimi di  tetraidrocannabinolo  (THC)  negli alimenti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020.

Dal punto di vista europeo, si tratta di una misura nazionale che si aggiunge alle altre adottate da altri paesi dell’UE. Il Decreto italiano conferma l’impiego di semi, farina ottenuta dai semi, olio ottenuto dai semi di Cannabis  sativa  L. , purché rispondente ai requisiti dell’UE, a fini alimentari; soprattutto il Decreto determina le concentrazioni massime (limiti massimi) di THC totale ammissibili ai fini della commerciabilità dei prodotti alimentari.

I limiti massimi di THC riguardano in particolare i semi di canapa, l’olio ottenuto da essi e gli integratori contenenti alimenti derivati dalla canapa: per questi alimenti il limite è fissato in 2 mg/kg (una bozza precedente prevedeva per l’olio un limite sensibilmente più alto di THC). Per gli alimenti contenenti e/o ottenuti da questi, si applicheranno i fattori di concentrazione previsti dal regolamento (CE) n. 1881/2006, in tema di contaminanti. Resta fuori l’impiego e la stessa commercializzazione delle infiorescenze, già preclusa dalla legge nazionale 242/2016 «Disposizioni per la promozione della coltivazione e  della  filiera  agroindustriale della canapa».

Le rimanenti criticità

Restano però ferme le altre aree di criticità del tetraidrocannabinolo (THC) negli alimenti, la prima delle quali è la mancanza di dati sufficienti che impedisce l’adozione di norme armonizzate valide in tutti gli Stati Membri.[1]

Il problema sorge per le infiorescenze prodotte da varietà di canapa certificate a livello europeo con un basso contenuto di THC: la c.d. cannabis light. Una disposizione specifica era prevista nella proposta di legge italiana che, però, fu elisa in vista dell’approvazione finale.

Il tema regolatorio, sensibile in molti paesi, dagli Stati Uniti al Sud Africa, ha portato in UE a una prima decisione, molto contestata, di inquadramento dei prodotti contenenti cannabinoidi nell’ambito della disciplina dei novel foods, di cui al Reg. 2015/2283, ciò traducendosi nella necessità di una preventiva autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea, previo safety assessment da parte di EFSA.

Il tema è comunque articolato: ad esempio, l’uso in ambito florovivaistico risponderebbe a norme in parte diverse: sul punto una circolare del 22 maggio 2018 del Mipaaf, con specifico riguardo alle infiorescenze della canapa, precisa che queste, pur non essendo espressamente menzionate dalla legge n. 242 del 2016, né tra le finalità della coltura né tra i suoi possibili usi, possono rientrare nell’ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo, purché tali prodotti derivino da una delle varietà ammesse, iscritte nel Catalogo comune, il cui contenuto complessivo di THC della coltivazione non superi i livelli stabiliti dalla normativa, e sempre che il prodotto non contenga sostanze dichiarate dannose per la salute dalle Istituzioni competenti.

A tal fine occorre però che: la riproduzione di piante di canapa esclusivamente da seme certificato; sia esclusa la riproduzione per via agamica di materiale destinato alla produzione per successiva commercializzazione di prodotti da essa derivati; sia conservato il cartellino della semente certificata e la relativa documentazione di acquisto, per un periodo non inferiore a 12 mesi, e, in ogni caso, per tutta la durata della permanenza della semente stessa presso l’azienda vivaistica di produzione; l’attività vivaistica rispetti gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in attuazione della Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Inoltre le importazioni a fini commerciali di piante di canapa da altri paesi non rientrano nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016 e, in ogni caso, devono rispettare la normativa dell’Unione europea e nazionale vigente in materia.

Al di fuori del settore propriamente vivaistico, i prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa sono reperibili sul mercato come un prodotto da collezione, non destinato al consumo umano, spesso importati da altri Stati membri. Questo elemento presenta alcune criticità sul piano anche legale: in primo luogo, sussistono profili di sicurezza rispetto al consumo di tali prodotti, secondo il parere del Consiglio Superiore di Sanità reso al Ministero del Salute del 10 aprirle 2018. Anche sul piano giurisprudenziale le penali responsabilità alla luce del combinato disposto del DPR 309/90 (legge nazionale sugli stupefacenti) e la legge n. 242/2016 non può dirsi ancora definita. Ma questo sarà argomento di un altro post.

[1] per questo motivo è previsto da parte di tutti gli stati membri il monitoraggio della presenza di Δ9-THC, dei suoi precursori e degli cannabinoidi negli alimenti. Raccomandazione (UE) 2016/2115 della Commissione, del 1° dicembre 2016, sul monitoraggio della presenza di Δ9-tetraidrocannabinolo, dei suoi precursori e di altri derivati della cannabis negli alimenti. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1579250788916&uri=CELEX:32016H2115

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