Da 1° aprile 2020 sarà applicabile il Regolamento di esecuzione n. 2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018 recante modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento.
Si tratta di una disciplina mal congegnata e di difficile traduzione concreta. Infatti, secondo questa disciplina, quand in etichetta è suggerita una provenienza/origine con parole (ad esempio, made in Italy, prodotto della Toscana) o con immagini o segni (ad esempio, Mole Antonelliana o una regione), si deve fornire una specifica informazione sull’origine dell’ingrediente primario di tale alimento. Ad esempio: se la confezione di biscotti reca la dicitura Made in Italy o segni grafici, quali il tricolore, sussisterà molto probabilmente l’obbligo di indicare la provenienza o l’origine dell’ingrediente primario; il rispetto di questo obbligo comporta la fornitura di una informazione nello stesso campo visivo della dicitura Made In Italy del tricolore secondo le specifiche del citato regolamento della Commissione. Vi sono alcune esclusioni, come ad esempio per le denominazioni usuali e generiche che non sono intese come indicazione territoriale (ad esempio, ragù alla bolognese). Esclusi (temporaneamente) sono anche i marchi di impresa, purchè registrati, e le denominazioni protette dei prodotti agro-alimentari.
Gli orientamenti della Commissione, lungamente attesi e pubblicati il 31 gennaio 2020 (per gli abbonati al servizio Food Law Alert, si veda il numero di Gennaio e il relativo focus), forniscono alcuni spunti interessanti anche se resta ferma tutta la delicatezza di scelte operative le quali, anche alla luce della recente decisione della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sul caso pasta – Italian Soundingdeciso dall’Autorità Antitrust del 20 dicembre 2019, si inseriscono in un quadro normativo ai limiti dell’indecifrabilità. La sola opzione è, dunque, quella di scelte ponderate in base al minor rischio accettabile.
In questa prospettiva, una decisione che il mondo del biologico saluta con favore è la posizione assunta dalla Commissione all’interno dei citati orientamenti , in base alla quale la disciplina del Regolamento n. 2018/775 non si applica ai prodotti alimentari biologici, quindi i prodotti immessi sul mercato accompagnati da idonea certificazione emessa da un organismo di controllo autorizzato. Indubbiamente una interpretazione favorevole per chi nell’ambito dell’impresa alimentare dovrà gestire processi di etichettatura di filiere in bio.
Secondo la Commissione, infatti, per i prodotti biologici sussiste una disciplina di riferimento che comprende disposizioni relative all’uso di termini riferiti a questo tipo di produzione. La disciplina settoriale del biologico prevede delle norme specifiche del biologico che definiscono le condizioni per l’etichettatura dei prodotti biologici e l’uso del logo UE e stabilisce che, quando viene usato tale logo, deve essere fornita un’indicazione del luogo di provenienza in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto.
Secondo la Commissione europea, le norme settoriali del biologico forniscono al consumatore informazioni equivalenti a quelle contemplate dall’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 1169/2011. In altri termini, laddove fosse applicabile la disciplina dell’ingrediente primario (ad es. marmellate/confetture con indicazione del Made in Italy), la conformità alle regole dell’etichettatura previste dalla normativa sul biologico, esonererebbe dal rispetto della disciplina al regolamento n. 2018/775, perché l’informazione sulla materia prima agricola è ritenuta equipollente a quella richiesta dalla disciplina sull’ingrediente primario. Un vantaggio di non poco conto rispetto alle etichette dei prodotti convenzionali.
Per eventuali approfondimenti:
- Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/20112020/C 32/01
- Il rebus dell’ingrediente primario
- Corso ONLY FOOD – Origine degli alimenti e indicazione dell’ingrediente primario, Milano 19 febbraio 2020