02
Mar2020

IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA SANZIONE AGCM PER CLAIMS SU PATATINE

Come segnalato agli abbonati del servizio Food Law Alert, Con la sentenza n. 1167/2019 il Consiglio ha posto fine alla querelle tra l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), autorità indipendente competente alla repressione delle pratiche commerciali scorrette (artt. 18 e ss. Codice del Consumo), e una nota Impresa alimentare del settore degli snack e patatine fritte. Quest’ultima, sanzionata per pratica commerciale nel 2015 (provvedimento 3 febbraio 2015, n. 17896), aveva  impugnato la decisione innanzi al TAR Lazio che, però, aveva confermato  l’impostazione dell’AGCM (Sent. 12798/2015).

I profili che risultavano in violazione delle disposizioni del Codice del consumo erano: l’apposizione sulla faccia principale (c.d. frontpack) e nelle pagine web relative a referenze di patatine fritte di diverse diciture volontarie (claims) quali tradizionale (“Eldorada Tradizionale”) e cotte a mano (“Eldorada Cotte a mano”);  contestato era anche l’impiego, dell’indicazione “con olio d’oliva”, atteso che, in assenza di altre precisazioni risultava, dalle altre informazioni riportate sul retro-etichetta, che degli oli vegetali impiegati, solo il 5% apparteneva alla categoria degli oli di oliva; un quarta contestazione riguardava l’ulteriore referenza “Pollo roasted” con riferimento all’immagine di un alimento (maionese, hamburger, paprika,ecc.) senza alcuna specificazione, laddove sul retro della confezione viene spiegato che, nella preparazione, “possono essere utilizzati come aroma”. Infine, la quinta fattispecie sanzionata dall’AGCM riguardava l’impiego sulla facciata principale e con grande evidenza grafica del claim “– 20% di grassi” seguito dalla dicitura “rispetto alla patatina fritta tradizionale”, dicitura quest’ultima riportata con caratteri molto più piccoli.

Confermata la sanzione dal TAR Roma, l’impresa adiva il Consiglio di Stato. Analizziamo la decisione del supremo organo di giustizia amministrativa.

Il Claim “-20% di grassi”

Il claim nutrizionale “- 20 % di grassi rispetto alla patatina fritta classica”, era inserito in un apposito riquadro, all’interno del quale era possibile vedere sia il messaggio con il quale si indicava la riduzione percentuale di grassi sia, al tempo stesso, il termine di paragone (la frase “rispetto alla patatina fritta classica “).

I profili di contestazione mossi dall’AGCM erano due: da un lato, le modalità di fornitura attesa “[l]’enfasi grafica attribuita alla percentuale di riduzione dei grassi” e i ridotti caratteri della restante dicitura (rispetto alla patatina classica), peraltro obbligatoria nel caso delle indicazioni comparative; dall’altro, si contestava la radicale inutilizzabilità del claim “– 20%” in quanto non previsto nell’allegato del regolamento di riferimento (Reg. CE n. 1924/2006). Anche su questo ultimo elemento il TAR aveva confermato l’impostazione dell’AGCM secondo cui “l’indicazione in contestazione non è ammessa ai sensi della vigente disciplina comunitaria (art. 8 del Regolamento n. 1924/2006 Ce e relativo allegato), applicabile sia ai claim c.d. assoluti che a quelli comparativi, perché sotto la soglia del 30% fissata per la spendibilità del claim nutrizionale” (cfr. TAR. Sent. 12798/2015).

Il Consiglio di Stato prende posizione espressa sul primo profilo, quello attinente alle modalità di fornitura: “è innegabile, anche rivedendo la struttura della confezione secondo le modalità che le quali essa viene riprodotta (a colori) nell’atto di appello (dapprima visualizzando le relative confezioni “chiuse” e quindi i layout “aperti”) è oggettivamente innegabile che la scritta apposta sulla confezione “- 20 % di grassi rispetto alla patatina fritta classica” contiene una prima parte (“- 20% di grassi”) che si presenta visibile in una dimensione di caratteri grafici molto evidente (e grande), al contrario della seconda parte (“rispetto alla patatina fritta classica”) con riferimento alla quale la dimensione dei caratteri utilizzati si presenta estremamente ridotta rispetto alla indicazione della prima parte ed anche poco evidenti, di talché la circostanza di trovarsi i due messaggi in uno “stesso riquadro” non elimina la capacità ingannevole del claim nel suo complesso”.

Sul secondo profilo, il Consiglio di Stato rigetta gli argomenti difensivi a mente dei quali, ad escludere l’ingannevolezza del messaggio nutrizionale (-20% rispetto alla patatina fritta tradizionale) concorreva la veridicità del contenuto del messaggio nonché la puntualità dell’informazione, riportandosi “esattamente, in termini numerici, il valore nutrizionale di riduzione dei grassi contenuti nel prodotto”. Sul punto il Consiglio di Stato ha buon gioco nel ritenere che, indipendentemente dalla circostanza secondo cui il Regolamento europeo, come sostenuto dalla difesa, “non reca sanzioni specifiche per la violazione delle disposizioni in esso contenute”, i precetti di legislazione alimentare valgono a definire e consustanziare l’onere di diligenza professionale: detti requisiti infatti “costituiscono le modalità attraverso le quali si atteggia e si configura il comportamento dell’imprenditore atto ad alterare significativamente la consapevolezza nella scelta del consumatore, coartando la libera espressione di volontà di quest’ultimo inducendolo all’acquisto, grazie al messaggio pubblicitario alterato rispetto alla reale configurazione o modalità di realizzazione del prodotto, determinando quindi, anche, il presupposto della contrarietà del comportamento alla “diligenza professionale”, di cui all’art. 20, comma 1, del Codice del Consumo”.

L’indicazione cotte a mano

Pure la contestazione di ingannevolezza nell’impiego della indicazione “cotte a mano” trova conferma nella decisione del Consiglio: nella confezione del prodotto, accanto alle indicazioni “Eldorada Cotte a mano”, “Alfredo’s al sale marino” e “Alfredo’s al pepe nero”, era presente la specifica “cotte a mano”, laddove invece, in altre sezioni del sito aziendale, è descritta una produzione di “tipo industriale”.

L’impresa aveva sostenuto la correttezza della dicitura, rilevando che la indicazione “cotte a mano” non andasse intesa come riferita alle modalità di cottura di tipo tradizionale e non industriale, quanto invece ad alcune caratteristiche che descrivono una “tipologia di prodotto” caratterizzata “per alcuni aspetti di produzione (patatina tagliata più spessa, prodotto privato dell’amido prima della friggitura e sottoposto ad un processo di friggitura differente da quello a ciclo continuo e a friggitrice chiusa proprio delle patatine “classiche”, ma a ciclo discontinuo a friggitrice aperta, munita di un macchinario di rimescolamento che, non essendo le patatine private dell’amido, impedisce che si attacchino l’una all’altra; presenza continua di un operatore che controlla il rimescolamento e il punto di cottura, decidendo egli quando interrompere il processo per poi procedere al trattamento del quantitativo successivo)”. Queste caratteristiche, ad avviso dell’operatore alimentare, erano idonee a rendere il prodotto frutto di un processo del “tutto analogo a quello della frittura casalinga” rispetto al quale spicca “il controllo del giusto punto di cottura”.

Il Consiglio non segue questa impostazione ritenendo non credibile che il consumatore medio (who else?) possa decodificare il claim nei termini proposti dall’impresa, essendo invece prevedibile che sia al contrario a “credere” che la produzione della patatina fritta avvenga con modalità non industriali. A questo proposito sia consentito osservare che se, come indica il Consiglio di Stato, le affermazioni difensive sono nient’altro che una mera “supposizione”, analoga natura di petizione di principio può essere ribaltata sulla considerazione  espressa dal Giudice: ritenere che il consumatore medio, che per come postulato, dovrebbe essere ragionevolmente avveduto e mediamente informato, possa davvero credere alla cottura a mano delle patatine che trova in tutti i corner di supermercati, bar, chioschi d’Italia equivale a degradarlo a un consumatore allocco.

La dicitura tradizionale

Le stesse argomentazioni servono al Consiglio di Stato per confermare l’ingannevolezza delle diciture “Eldorada la Tradizionale” e “con olio di oliva”, quando solo sul retro della confezione è specificata la quantità di olio di oliva e degli altri ingredienti, fra cui oli vegetali, usati per la friggitura nella misura del 5%.

È, ad avviso del supremo collegio, “oggettivamente ingannevole la pubblicità in merito alla quantità di olio di oliva utilizzato per friggere la patatina, atteso che la presenza di olio di oliva è enfatizzata in modo evidente sulla parte della confezione che, per essere frontale, contiene i claim che subito e più incisivamente colpiscono l’attenzione del consumatore il quale, se non approfondisce la propria indagine visiva ruotando la confezione e andando ad analizzare le specifiche quantità e presenza dei singoli ingredienti fino a scoprire la quantità di olio di oliva presente, peraltro in entità non significativa e rappresentata graficamente con dimensioni del carattere molto diverse rispetto a quelli utilizzati sul fronte della confezione e recanti il richiamo alla presenza di olio di oliva, portando a credere il consumatore che la friggitura avvenga esclusivamente con utilizzo dell’olio di oliva”.

Sulla dicitura tradizionale apposta impiegata su patatine fritte, peraltro, si segnala una altra sentenza sempre del Consiglio di Stato di poco successiva, nella quale si è invece riconosciuto “legittima la locuzione artigianale al fine di qualificare un elemento che si differenzia sostanzialmente, per i metodi produttivi e tecnologici impiegati, da quello tradizionalmente prodotto in larga scala”: in tale diverso procedimento risultava in atti una relazione della “A.S.L. di Mantova, territorialmente competente, [che] a conclusione di un’ispezione effettuata nello stabilimento della ricorrente, [affermava che ] il sistema di produzione della linea “La Patatina Artigianale” si articola in fasi che ricalcolano perfettamente un metodo di lavorazione artigianale”.

L’ulteriore profilo dell’uso di una immagine di suggestione e l’inutilità del caveat

Infine confermata la ingannevolezza anche della pratica consistente nella riproduzione di una immagine di un alimento (maionese, hamburger, paprika, ecc.) senza alcuna specificazione, mentre  solo sul retro della confezione veniva spiegato che, nella preparazione, tali alimenti possono essere utilizzati come aroma.

La società aveva provato a sostenere che le immagini e la dicitura avessero il solo scopo di presentare il prodotto (avvertenza peraltro presente in etichetta). Il Consglio conferma la decisione del Tribunale amministrativo regionale che aveva ritenuto che, in quanto la scritta presente sulla confezione recava solo con caratteri di dimensione molto ridotta l’avvertenza secondo cui “l’immagine ha il solo scopo di presentare il prodotto” oltre ad altra, apposta peraltro in altra posizione della confezione e quindi nel retro della stessa, erano insufficienti a rendere edotto il “consumatore medio” dell’effettivo contenuto dell’offerta.

È esattamente la decontestualizzazione dell’indicazione “aroma al gusto di…”, posta sul retro della confezione ed in caratteri grafici ridotti rispetto al messaggio che compare sul fronte della confezione, a confermare l’illecito in quanto pratica idonea “ad indurre in errore il consumatore in ordine alla rilevanza degli alimenti o delle pietanze illustrate nelle immagini presenti sulla confezione rispetto agli ingredienti del prodotto contenuto nella confezione medesima”.

Il tema della non contestualità lo si ritrova anche nel recente pronunciamento dell’AGCM a carico di una nota catena distributiva relativamente a delle pratiche commerciali di promozione di pasta di semola di grano duro (Provvedimento AGCM 28059).

 

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