Come noto, a partire dal 1 gennaio 2021, in Unione Europea la disciplina del biologico farà riferimento al regolamento quadro n. 2018/848. In vista di questa data una serie di regolamenti della Commissione, delegati o di esecuzione, devono essere adottati. In tale prospettiva merita di essere segnalato il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere, recentemente pubblicato in GU-UE del 31.3.2020 (segnalato anche in Food Law Alert).
Anche se il Regolamento 2020/464 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, esso sarà applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2021, salvo alcune deroghe concesse rispetto a specifici requisiti in materia di benessere animale (art. 26).
Tra le principali disposizioni vale citare la disciplina sul periodo in conversione, per il quale si prevedono le condizioni e i documenti da presentare alle autorità competenti ai fini del riconoscimento retroattivo di un periodo precedente a quello in cui abbia notificato l’attività alle autorità competenti.
Particolarmente nutrito è l’insieme di disposizioni tecniche in materia di allevamento e, in particolare, di benessere animale: periodo minimo per l’alimentazione con latte materno, densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni, caratteristiche e requisiti tecnici della superficie minima degli spazi interni, sono gli ambiti tecnici di regolazione relativi all’allevamento di Bovini, ovini, caprini ed equini, suini, pollame, conigli, cervidi e animali da acquacoltura. Deroghe per l’adeguamento delle strutture per l’allevamento suinicolo, del pollame a determinate condizioni.
Anche in tema di produzione di alimenti biologici sono da segnalare alcune novità. La prima, di carattere generale, riguarda la formalizzazione della procedura di aggiornamento delle tecniche di produzione di alimenti trasformati: come noto il sistema del biologico è ispirato da una griglia di principi e regole che condizionano e limitano le opzioni tecnologiche. Tenuto conto del gran numero di tecniche utilizzate nella trasformazione degli alimenti nella produzione biologica, non è possibile stilare un elenco esaustivo di tutte le tecniche autorizzate. Pertanto, come regola generale, le tecniche conformi ai principi e alle norme di produzione pertinenti di cui al regolamento (UE) 2018/848 dovrebbero essere considerate autorizzate nella trasformazione di alimenti nella produzione biologica. Tuttavia, possono sussistere diversità di orientamenti tra Stati membri relativamente a determinate tecniche per la produzione di determinati prodotti. In tali casi è necessario stabilire le norme relative al modo in cui una tecnica può essere valutata e, se la conformità a tali principi e alle norme di produzione è confermata, autorizzata dalla Commissione per la produzione di alimenti specifici, se del caso, a determinate condizioni. Il regolamento della Commissione prevede il meccanismo mediante il quale è possibile, su istanza dell’autorità di uno Stato membro, richiedere alla Commissione una modifica dei principi e delle norme (del capo II e III del regolamento (UE) 2018/848 o delle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte IV). Purtroppo non si è previsto un termine per la conclusione del procedimento innanzi alla Commissione e questo rappresenta un punto di debolezza. Si valuta con favore, invece, che sia prescritto che la Commissione pubblichi regolarmente le eventuali richieste pervenute dagli Stati membri. Si formalizza, inoltre, il potere si riesame della Commissione nell’aggiornamento delle tecniche per la trasformazione degli alimenti biologici, comprese la descrizione e le condizioni per l’uso, ogniqualvolta nuovi dati si rendano disponibili o siano forniti da uno Stato membro. Analoga procedura è prevista per i mangimi biologici.
Sempre sul piano della trasformazione degli alimenti il Regolamento 2020/464 autorizza l’impiego di Tecniche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente per la preparazione di materie prime biologiche per alcune categorie del baby food (vedi post)