L’art. 43, co. 5, del DL. 76/2020 (qui una prima lettura) interessa da vicino gli operatori del biologico: la disposizione, confermata in sede di conversione in legge, stabilisce una condizione di non sanzionabilità degli illeciti di cui all’art. 11, co. 3 e 4 del Decreto legislativo n. 20/2018 in tema di controlli dell’agricoltura biologica e dei prodotti biologici (D.Lgs. 23-2-2018 n. 20, Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell’articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170, pubblicato nella Gazz. Uff. 21 marzo 2018, n. 67).
Come noto l’art. 11, co. 3 e 4 , è così formulato:
- Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato applicato da parte dell’organismo di controllo un provvedimento definitivo di sospensione della certificazione biologica, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 euro a 18.000 euro, fatta eccezione per la sospensione imputabile a morosità.
- Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato applicato da parte dell’organismo di controllo un provvedimento definitivo di esclusione dal sistema biologico, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro, fatta eccezione per la esclusione imputabile a morosità.
Ricordiamo brevemente che l’art. 11 del decreto legislativo n. 20/2018 è una disposizione particolarmente gravose per gli operatori del biologici e sconosciuta alle altre produzioni agro-alimentari regolamentate in base al diritto dell’UE o anche da fonti nazionali (vedi la legge. 4/2011, ad esempio).
Orbene, il co. 5 dell’art. 43 DL 76/2020 stabilisce che la sanzione amministrativa prevista ai commi 3 e 4 dell’art. 11, d.lgs. 20/18 non sia irrogabile nel caso in cui il soggetto sanzionato abbia operato, nel periodo in cui è avvenuta la constatazione della violazione, in territori colpiti da calamità naturali ovvero sui quali vi sia stata l’adozione di misure sanitarie o fitosanitarie.
L’illecito amministrativo c’è ma non si sanziona.
Quindi dal 17 luglio 2020, i procedimenti amministrativi sanzionatori avviati da ICQRF (art. 12, D.lgs. 20/2018) sulla base della notifica dei provvedimenti di sospensione o esclusione, comminati da un organismo di controllo (ODC) autorizzato sono “sterilizzati”, per così dire.
Oltre a questo dato, che mi pare di immediata percezione, credo sia interessante segnalare che in quanto (anche nella legge di conversione) la disposizione non reca una limitazione a “calamità naturali ovvero sui quali vi sia stata l’adozione di misure sanitarie o fitosanitarie” già disposte, sia lecito arguire due profili meno nitidi. Quindi sarebbe possibile ritenere che anche per future calamità o misure sanitarie (leggi serrate covid) potrebbe darsi luogo a questa sterilizzazione.
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