Con sentenza n. 15464/14; depositata il 7 aprile, Corte di Cassazione, sez. III Penale, ha affermato che “Il reato di cui all’art. 5, lett. d), l. n. 283/1962 (Disciplina igienica degli alimenti) si configura solo allorché il prodotto si presenti oggettivamente insudiciato o infestato da parassiti ovvero alterato, senza che tali condizioni possano essere desunte dallo stato di conservazione dell’alimento, atteso che, trattandosi di reato di pericolo, per la cui integrazione è sufficiente il pericolo di danno per la salute pubblica, la presunzione di pericolosità non può farsi discendere dalla ulteriore presunzione che lo stato previsto alla citata lett. d) discenda dalle condizioni ambientali nelle quali l’alimento viene tenuto”.
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