Non cessa la querelle sulla denominazione “felino” sui prodotti della salumeria. La battaglia legale tra l’Associazione dei produttori per la tutela del «Salame Felino», promotrice di una domanda di registrazione della denominazione «Salame Felino» ai sensi del reg. n. 510/2006/CE, e le principali realtà industriali, riunite in ASSICA (Associazione Industriali delle Carni).
Questa volta non si stratta di una sentenza della Corte di giustizia (vedi in questi sito – clicca qui) ma di una nuova, ennesima, proroga all’uso dell’espressione «salame tipo felino» a favore delle imprese che avevano legalmente commercializzato prodotto denominato «salame tipo felino» in modo continuativo nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione «Salame Felino» e che hanno sollevato il problema dell’utilizzo nel corso della procedura nazionale di opposizione.
Come noto, una DOP o una IGP produce effetti, anche quelli di vietare a terzi l’uso della denominazione registrata, solo a seguito della decisione della Commissione europea. Tuttavia, il regolamento quadro consente agli Stati membri di accordare la facoltà di anticipare questi effetti, e ciò al fine di facilitare l’avvio della filiera sottesa alla futura DOP/IGP (cd. protezione nazionale transitoria). Si tratta, come già sottolineato, di una facoltà, non di un obbligo in capo all’autorità nazionale.
Nel caso del “felino”, la decisione del Ministero è stata nel senso di concedere la protezione nazionale transitoria alla denominazione «Salame Felino» nonostante le diverse perplessità e avvisaglie di opposizione che si levarono rispetto a questa richiesta di nuova denominazione protetta: non a caso, infatti, la domanda presentata dall’Associazione produttori per la tutela del «Salame Felino» è ancora all’esame dei competenti Servizi della Commissione europea, anche per l’opposizione propugnata dalle aziende produttrici di salame tipo felino, rappresentate dall’ASSICA.
D’altronde, vietare l’uso dell’espressione “salame tipo felino” alle aziende produttrici di lungo corso avrebbe esposto il Ministero a sicure richieste di risarcimento danni nel caso, non del tutto peregrino, che la domanda di registrazione fosse rigettata dalla Commissione.
Considerato che la deroga già concessa, pudicamente nominata “periodo di adattamento”, sarebbe scaduta il 24 dicembre 2011, il Ministero delel Politiche agricole alimentari e forestali, facendo seguito a una specifica richiesta delle aziende produttrici, ha ritenuto di stabilire che “Il periodo di adattamento concesso con decreto dipartimentale del 25 novembre 2010 alle imprese che hanno legalmente commercializzato prodotto denominato «salame tipo felino» in modo continuativo nei cinque armi antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione «Salame Felino» ed hanno sollevato questo problema nel corso della procedura nazionale di opposizione e’ prorogato sino al 24 dicembre 2012”.
C’è da chiedersi se non fosse stato più semplice revocare il decreto che prevede al protezione nazionale transitoria, visto che, a fronte dei reiterati “periodi di adattamento”, tale protezione non ha alcuna giuridica efficacia.
Avv. Daniele Pisanello