DIFFIDA AMMINISTRATIVA PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE: UN PERCORSO VIRTUOSO DELLE REGIONI?

L’istituto della “diffida amministrativa” per alcune violazioni sanzionate amministrativamente fa proseliti tra le regioni italiane: seguendo le orme dell’Emilia Romagna (Legge Regionale  24 maggio 2013, n. 4) anche la Regione del Veneto ha introdotto (L.R. n. 10 del 11 marzo 2014) questo interessante istituto finalizzato a “semplificare il procedimento sanzionatorio e di instaurare un più proficuo rapporto di collaborazione fra amministrazione, cittadini ed imprese.

In buona sostanza per le violazioni, sanzionate amministrativamente, riguardanti:

  •     il commercio,
  •     la somministrazione di alimenti e bevande,
  •     l’esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico,
  •     il divieto di fumo,
  •     nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali

l’iter sanzionatorio prevede, in luogo dell’immediato accertamento della violazione, la diffida amministrativa che altro non è che un invito rivolto dall’accertatore al trasgressore e all’eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. L’invito è contenuto nel processo verbale di accertamento redatto al termine degli atti di cui all’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”, notificato agli interessati ai sensi del successivo articolo 14 e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore ai dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. È esclusa la proroga o il rinnovo.

La diffida amministrativa non trova applicazione in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L’autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

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