In un precedente post abbiamo già anticipato alcuni contenuti del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 del 26 marzo 2020 che fissa alcune modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2018/848.
In tale Regolamento sono contenute, tra l’altro, disposizioni riguardanti i documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione.
Come noto, è definita «conversione» la transizione dalla produzione non biologica a quella biologica. La conversione alla produzione biologica richiede all’operatore l’onere di adattamento di tutti i mezzi e le risorse utilizzate. Nel periodo di conversione gli operatori (agricoltori e gli operatori che producono alghe o animali di acquacoltura) sono tenuti ad applicare tutte le norme sulla produzione biologica, anche se il relativo prodotto non può essere presentato o etichettato come biologico.
Il periodo di conversione richiesto ha inizio non prima della data in cui l’operatore abbia notificato l’attività alle autorità competenti nello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata e nel quale l’azienda di tale agricoltore od operatore è soggetta al sistema di controllo. A titolo di deroga e a determinate condizioni, il nuovo Regolamento UE 2018/848 ammette due ipotesi nelle quali è possibile riconoscere retroattivamente periodi di tempo precedenti, ai fini della durata del periodo di conversione al biologico.
In particolare per gli appezzamenti agricoli dell’operatore sono stati oggetto di misure definite in un programma attuato a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013 [sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)]; la second ipotesi riguarda il caso in cui l’operatore sia in grado di fornire la prova che gli appezzamenti agricoli erano zone naturali o agricole che, per un periodo di almeno tre anni, non sono state trattate con prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica.
Orbene, il Regolamento (UE) 2020/464, in particolare all’articolo 1, fornisce la precisazione dei documenti da presentare alle autorità competenti ai fini del riconoscimento retroattivo di un periodo precedente.
Si ricorda che il Regolamento 2018/464 dovrebbe entrare in applicazione il 1° gennaio 2021, in concomitanza col regolamento quadro sul biologico, salvo deroghe imposte dalla pandemia Covid-19.