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Giu2022

D.LGS. 27/2021: NOTA DEL MINISTERO DELL’INTERNO SUGLI ATTI DI ACCERTAMENTO

Con una nota del Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato, dell’8 giugno 2022, prot. n. 19135/2022, il Ministero dell’Interno ha fornito alcune utili precisazioni in tema di accertamento delle violazioni in materia di alimenti, mangimi, saluti e benessere degli animali, sottoprodotti di origine animali, prodotti fitosanitari e pesticidi, di cui al D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.

Con tale nota, la Pubblica Amministrazione centrale fornisce una lettura orientata a dirimere un aspetto di competenza nell’accertamento di violazioni sanzionate amministrativamente in materia igienico-sanitaria.

Come noto, l’articolo 2 del decreto legislativo n. 27/2021, decreto nazionale di adeguamento generale al regolamento sui controlli ufficiali sulle filiere agroalimentari (Reg. UE n. 2017/625), attribuisce al Ministero della salute, alle regioni e alle ASL le competenze in materia di esecuzione di controlli ufficiali, insieme alle altre competenze in tema di pianificazione, programmazione, monitoraggio e rendicontazione dei i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché adozione delle azioni esecutive nei casi di NC accertata (art. 138, RGCU) o anche «sospetta» (art. 137, RGCU).

Fin da subito questa disposizione ha posto il tema del coordinamento con le competente di altre autorità pubbliche con particolare riferimento all’accertamento di una violazione sanzionabile in via amministrativa o penale, inclusa la competenza all’adozione di misure e l’esecuzione di operazioni di campionamento di matrici da sottoporre a controllo ufficiale.

A quest’ultimo riguardo, centrale è il disposto dell’articolo 2, co. 12 secondo cui:

Il personale e le forze di polizia afferenti ad altre Istituzioni che, nell’ambito dello svolgimento dei controlli condotti per la propria attività istituzionale, sospettino la presenza di non conformità nei settori di cui al comma 1, ne danno tempestiva segnalazione alle Autorità competenti.

Tale disposizione doveva e deve essere coordinata con la restante normativa eventualmente rilevante, tra cui la legge n. 689/1981 che all’art. 13 (accertamento), assegna una competenza residuale nell’accertamento di illeciti amministrativi a favore di tutti «gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria» ai sensi dell’art. 57 c.p.p.

Facendo leva sull’art. 2, co. 12, D.lgs. 27/21, è prospettabile che, per lo meno nelle materie igienico-sanitarie, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ex art. 13, co.3, L. 689/1981 (le altre PPAA) dovrebbero, in caso di indizi di non conformità, coinvolgere le Autorità Competenti, in via di interpretazione in coordinamento tra le due disposizioni di legge richiamate. Tale tesi già sostenuta dallo scrivente (vedi Guida alla legislazione alimentare, 3° edizione, capitolo 8) in forza dell’argomento della «Lex posterior derogat priori» è stata ora sposata anche dal Ministero dell’interno che chiaramente fornisce una lettura semplificatrice dei rapporti tra le autorità competenti ai sensi della normativa igienico-sanitaria e le altre Pubbliche amministrazioni.

Nella nota qui commentata si stabilisce che nell’ipotesi di riscontro di violazioni di una delle norme di cui ai settori menzionati all’art. 2, co. 1 da parte di un organo di polizia stradale, è fatto obbligo di segnalare il fatto alla ASL territorialmente competente richiedendone l’intervento. Tale obbligo non si applica al Comando dei carabinieri il cui status all’interno del controllo ufficiale delle filiere agro-alimentari è retto da norme diverse e specifiche.

La nota ministeriale peraltro enuclea un regime speciale per le violazioni in materia di salute e benessere animale durante il trasporto, che pure sarebbero ricomprese nel novero dei settori di cui all’art. 2, co. 1 del citato decreto legislativo n. 27/2021: a questo proposito si sostiene che in tale specifico settore gli organi di polizia giudiziaria mantengano la competenza all’accertamento delle violazioni di cui al decreto legislativo n. 151/2007 in materia di trasporto di animali vivi in virtù dell’articolo 13 della legge n. 689/1981. La motivazione di questa prospettazione è riferita, stando alla nota in commento, alla circostanza che il decreto legislativo n. 151/2007 non sarebbe stato abrogato. Un argomento questo che non sembra assorbente. Ma tant’è, è già qualcosa che una Pubblica Amministrazione centrale, sia pur diversa da quella istituzionalmente preposta, abbia trovato tempo e modo di chiarire alcuni aspetti controversi dell’adeguamento nazionale alla disciplina sui controlli ufficiali degli alimenti, mangimi, saluti e benessere degli animali, sottoprodotti di origine animali, prodotti fitosanitari e pesticidi. Dato il contesto, meglio non lamentarsi troppo.

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