07
Ott2015

Glassatura dei prodotti ittici: l’esoterismo interpretativo della Commissione

La glassatura dei prodotti ittici (pesce) è lo strato di ghiaccio protettivo applicato alla superficie di un prodotto della pesca congelato volto a proteggerlo contro la disidratazione e a mantenere la qualità durante lo stoccaggio e la distribuzione. A tal riguardo il regolamento (UE) n. 1169/2011 conferma l’obbligo di indicazione della quantità netta dell’alimento (art. 9reg. cit.) e rinviando alle disposizioni tecniche dell’allegato IX per le precisazioni ulteriori.

In tale allegato, al punto 5, si legge che «[q]uando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura, viene indicato anche il peso netto sgocciolato di questo alimento. Quando l’alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell’alimento non include la glassa» .

Mancando altre disposizioni specifiche, è naturale, oltre che – a nostro avviso – corretto, qualificare l’indicazione eventuale del peso totale, inclusivo della glassatura, come informazione volontaria nell’ambito dell’art. 36 del reg. (UE) n. 1169/2011. E invece no: la Commissione europea in recenti statement ufficiali ha sostenuto una lettura diversa, per la quale la indicazione del peso totale di prodotti ittici preconfezionati sarebbe da intendersi vietata dalla interpretazione suggerita dalla stessa Commissione. In tal senso la Commissione vorrebbe modificare le FAQ (frequently Asked Questions) sul regolamento n. 1169/2011.

In particolare, secondo l’organo esecutivo dell’UE, ratio fondamentale del regolamento del 2011 sarebbe l’informazione chiara e non ingannevole al consumatore finale e la prevenzione delle pratiche commerciali scorrette da parte dei produttori: su tale assunto si giunge a sostenere che la tutela del consumatore finale di alimenti imporrebbe nel caso di specie il divieto di riportare l’informazione sul peso totale del prodotto finale.  Un divieto che, si noti, non è scritto nel testo approvato dal Parlamento e del Consiglio.

L’assunto di partenza del ragionamento di Bruxelles sembrerebbe essere che l’indicazione del peso totale su tali prodotti sarebbe tale da confondere il consumatore finale circa il peso reale dell’alimento solido. Nello statement della Commisisone soltanto la previsione di un tale divieto sarebbe idoneo a proteggere il consumatore dapratiche commerciali fraudolente/fuorvianti. Il peso, comprensivo della glassa, è infatti usato per il calcolo del prezzo unitario e per la determinazione della classificazione dimensionale di certi prodotti della pesca, laddove a una dimensione più grande corrispondono prezzi più elevati. Questa interpretazione sarebbe applicabile solo alle informazioni fornite ai consumatori finali e collettività mentre, nell’ambito di transazioni da azienda ad azienda, non è fatto divieto agli operatori di indicare il peso dell’alimento glassato comprensivo della glassa per scopi informativi o d’altra natura.

È evidente che l’interpretazione fornita dalla Commisisone non ha riferimenti testuali e privilegia – smodatamente – una interpretazione che, valorizzando uno degli obbiettivi del regolamento, finisce per ribaltare il testo legislativo.

A questo proposito non può non ricordarsi che il primo canone interpretativo di un testo di legge è il significato delle parole usate dal legislatore. L’interpretazione testuale depone, come già detto, nel senso che l’indicazione del peso totale, non essendo vietato espressamente, si deve ritenere una informazione volontaria e, come tale, legittima purchè non ingannevole per il consumatore. A nostro avviso, se il legislatore avesse voluto vietare, in quanto ingannevole, la pratica in oggetto avrebbe certamente approvato un testo normativo differente.

Inoltre, alla luce del diritto europeo, e in particolare la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, peraltro, la preoccupazione della Commissione sembra incongrua giacchè la disciplina della repressione delle pratiche commerciali scorrette consentirebbe il contrasto di pratica ingannevoli su base concreta.

Condividi
Articoli recenti
Contattaci

Autorizzo all'utilizzo dei miei dati per la risposta, come da informativa sulla privacy policy

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter

Iscriviti
error: Contenuto protetto !