Pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE del 23 febbraio 2021 il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici.
Il Regolamento di esecuzione introduce norme aggiuntive ai requisiti del Regolamento 2018/848, che entrerà in applicazione dal 1° gennaio 2022, in merito ad aspetti rilevanti sia per gli operatori sia per il sistema di controllo e certificazione delegato nel biologico.
Sul lato degli operatori, il regolamento 2021/279 integra le norme generali di produzione per gli operatori con riferimento (art. 1) sulle cc.dd. misure precauzionali che gli operatori devono adottare per evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati in biologico. Queste norme vanno lette in combinazione anche col successivo articolo 2 che disciplina l’indagine ufficiale demandata agli organismi di controllo nei casi di presenza di contaminazioni da sostanze non autorizzate. Inoltre sono previste alcune norme aggiuntive per quanto riguarda la posizione e l’aspetto di determinate indicazioni sull’etichetta (art. 3). Attenzione specifica (artt. 4-6) è data alla certificazione di gruppo, nuovo istituto riconosciuto a livello UE dal regolamento 2018/848.
Un insieme di disposizioni si riferiscono ad aspetti salienti del controllo ufficiale, anche delegato, con riferimento a:
- norme aggiuntive sul campionamento e controlli in agricoltura biologica (art. 7);
- misure che l’autorità di controllo (AC/OdC) possono adottare nel caso di non conformità (art. 8 e allegato I);
- Scambio di informazioni in ambito UE, quale l’OFIS (art. 9 e allegato II).
Il regolamento in parola entrerà in applicazione il 1° gennaio 2022, salvi alcuni termini più ampi per alcune disposizioni su certificazione di gruppo e catalogo nazionale di misure.