08
Set2020

La diffida amministrativa agro-alimentare dopo il DL 76/2020

L’istituto della diffida amministrativa per le violazioni di norme agro-alimentari, disciplinata puntualmente dal D.L. 91/2014 , come convertito e noto come decreto Campolibero, è stato profondamente innovato in forza dell’entrata in vigore (il 17 luglio 2020) del Decreto legge D.L. 16-7-2020 n. 76, Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. Più precisamente, l’art. 43 del citato decreto, al comma 3 apporta notevoli innovazioni all’art. 1, co. 3 del Decreto campolibero. Nel testo approvato di legge di conversione, approvato il 4 settembre 2020, la fisionomia della nuova diffida è definita e, salvo sorprese, può darsi per quasi confermata.

Partiamo dalla nuova disposizione dell’art. 1, co. 3 D.l. 91/2014, come convertito in legge e modificato dall’art. 43, D.l. 76/2020:

    1. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili anche tramite comunicazione al consumatore. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l’organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l’applicazione dell’articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. La diffida è applicabile anche ai prodotti già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di cui al presente comma. 

La novella consacra in primo luogo la applicabilità della diffida anche alle aziende alimentari. E’ da ritenere che anche gli illeciti igienico-sanitari di competenza del Ministero della Salute o delle regioni dovranno sottostare alla nuova disciplina della diffidabilità, andando incontro a una riduzione delle relative entrate.

Inoltre, con la nuova disposizione la diffida è applicabile anche ai prodotti già in offerta al consumatore (“posti in commercio”), previa e sotto condizione di correzione delle non conformità rilevate, il che può anche tradursi in una attività, più o meno laboriosa di ri-etichettatura. La nuova formulazione rende chiaro l’intendo di alleggerire i costi di non conformità sanzionabili per l’impresa agricola, agro-alimentare e alimentare.

L’alleggerimento del carico sanzionatorio è evidente anche rispetto all’estensione del campo di applicazione della diffida: non solo l’ambito soggettivo (imprese agricole, alimentari e mangimistiche) ma anche  il venir meno della violazione “per la prima volta”, quale condizione, prevista nella versione precedente, per potersi procedere a diffida. L’effetto è una redimibilità (senza sanzione) senza limiti.

Inoltre si estendono le fattispecie diffidabili in quanto viene meno la limitazione ai soli illeciti puniti solo con pena pecuniaria.  Ad esempio, alcune delle violazioni in tema di DOP-IGP (D.lgs. 297/2004), in quanto prevedono , oltre alla sanzione pecuniaria,  altre sanzioni amministrativa accessorie, erano in precedenza escluse dalla diffidabilità ora in parola. D’ora in avanti anche queste sono passsibili di diffida, laddove ve ne siano i presupposti sopra indicati.

Un ulteriore elemento di alleggerimento del portato sanzionatorio e repressivo si individua nei nuovi termini per il ravvedimento operoso che non dovrà necessariamente completarsi nel termine fisso di giorni 20, come previsto in precedenza, bensì nel più elastico termine della nuova formulazione: « entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni». Resta la domanda se l’autorità possa procedere a determinare inferiore ai 90 giorni.

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