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Gen2022

Non Conformità al Biologico e Regolamento n. 2018/848: prime indicazioni dal Ministero

Dal 1° gennaio 2022 è applicabile il Regolamento UE n. 2018/848  , nuovo regolamento quadro in materia di agricoltura biologica e prodotti biologici. Si tratta di una riforma che, al di là di alcuni aspetti di dettaglio, pur importanti (in tema di etichettatura di alcune sostanze regolamentate), si segnala per le scelte di fondo operate dal legislatore dell’UE: rilevanza dell’analisi del rischio e quadro di riferimento per la contaminazione accidentale da sostanze non autorizzate, avanzamento dell’armonizzazione in ambito sementiero e riforma dei regimi di importazione, giusto per citarne alcuni.

Nonostante tale Regolamento risale al 2018 e la data di applicazione fosse inizialmente prevista per  il 1 gennaio 2021, data poi posticipata di un anno, insieme a tutte le altre date previste da tale regolamento per le note ragioni pandemiche, in Italia tardano ad arrivare i necessari atti normativi, legislativi o meno, di raccordo col nuovo quadro. Business as usual, insomma.

La circolare del 18 gennaio 2022 in tema di Non conformità al bio

In mancanza di meglio, gli uffici del Ministero hanno diramato una circolare per fornire alcune delucidazioni su uno dei temi più urgenti: le attività di valutazione e gestione delle non conformità alla normativa del biologico alla luce del cambio regolamentare che si è detto.

In particolare, con la Circolare del 18 maggio 2022 si afferma che il Decreto Ministeriale n. 15962/2013, conosciuto come Decreto Non conformità, resta in vigore – il che nessuno aveva dubitato – con la non secondaria precisazione sull’aggiornamento dell’allegato che, come noto, contenente l’elenco tabellare delle NC, che gli organismi di controllo devono applicare. Questa precisazione è un ausilio prezioso per gli operatori e per i soggetti deputati al controllo e certificazione del biologico. In pratica l’allegato che contiene la tabella delle NC e che è impiegata dagli Organismi di controllo per la gestione delle infrazioni viene aggiornata con l’inserimento di una colonna con i riferimenti legislativi al nuovo regolamento, ferme restando le casistiche precedenti.

Da questo punto vista non dovrebbero esserci criticità significative. Il “nuovo” allegato in realtà è mutato solo in aspetti accessori.

Resta il tema delle non conformità “nuove” , cioè quelle introdotte dal Regolamento n. 2018/848 per le quali la tabella allegata al DM 15962/2013 evidentemente non dispone (ancora) nulla. Sul punto la regola della  proporzionalità, alla luce della analogia, sembra essere il buon consiglio per l’adozione di  misure a tenuta. Si arriva così al punto di caduta: agli organismi di controllo andrebbe riconosciuto pacificamente la legittimazione ad adottare misure ex art. 137-138 del Regolamento n. 20917/625.

E’ quindi auspicabile che la revisione del quadro nazionale sulle non conformità non tardi ulteriormente.

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