Con una recente sentenza della Corte di giustizia (Sentenza 14 giugno 2017, causa C-422/16, Verband Sozialer Wettbewerb eV / TofuTown.com GmbH) si è affermato, rectius ribadito, che le denominazioni «latte», «crema di latte o panna», «burro», «formaggio» e «yogurt» sono riservate ai prodotti di origine animale con conseguente divieto di loro impiego suiprodotti puramente vegetali.
Ne deriva (la conferma) che sono in violazione di legge i riferimenti ai predetti prodotti con riferimento ad alimenti esclusivamente vegetali (es. “formaggio vegetale”, «latte di soia», etc.). Almeno nel settore lattiero caseario.
Ne consegue, sul piano operativo, l’opportunità tanto per gli operatori della produzione e della distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di verificare la eventuale presenza di etichette e/o campagne informative in violazione del precetto ribadito dalla Corte di giustizia.
Volendo approfondire il contenuto della sentenza, vale la pena di osservare che il divieto ora in commento sia stato definito partendo dalla normativa a tutela della qualità e caratteristiche merceologiche (quali le norme di commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari (Reg. UE n. 1308/13) e non già come violazione delle pratiche leali di informazione, oggetto dell’art. 7 del reg. n. 1169/11.
Le imprese devono contemperare l’uso libero e semanticamente evoluto di alcuni prodotti emergenti (es “formaggio vegetale”) sia con la normativa a tutela della qualità e caratteristiche merceologiche (quali le norme di commercializzazione) sia con le disposizioni a tutela del mercato e del consumatore che, in date circostanze, può portare a fatti di penale rilevanza.