Di Daniele Pisanello, pisanello@lexalimentaria.eu
SULLA SENTENZA 1914/2021 RESA DALLA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE SULLA RELATIVA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE IN TEMA DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI SECONDO IL REG CE 834/2007
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Quale giudice?
Quale giudice è competente a giudicare dei ricorsi presentati da un operatore del settore alimentare contro i provvedimenti adottati dal “proprio” organismo di controllo, autorizzato dal Ministero Competente? [1]
La decisione del 28 gennaio 2021 delle Sezioni Unite civili, N. 1914/2021 , nel cassare la sentenza del Consiglio di Stato n. 4119/2019, non solo afferma la giurisdizione del giudice civile ma sopratutto sembra stabilire, implicitamente, che il “doppio binario” non sarà più prospettabile in futuro. Tramonta il rito amministrativo e favore di un giudizio impostato sulle regole del codice di rito civile, con adattamenti tutti da pensare e con il (non scontato) rischio di perdere la nutrita casistica giurisprudenziale formatasi in più di un decennio innanzi ai TAR di mezz’Italia.
Un travaso non irrisorio (per essere eufemistici) che giunge all’esito di una riflessione anche giurisprudenziale, che trova nella ordinanza delle Sezioni Unite civili del 5 aprile 2019, n. 9678, espressamente richiamata dalla sentenza qui in commento, il primo momento di rottura del sistema precedente.[6]
Si tratta di una decisione importante sotto diversi profili e piani, alcuni ancora da mettere a fuoco.
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Daniele Pisanello
Note al testo ut supra:
[1] Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) ai sensi del Decreto legislativo 23-2-2018 n. 20, Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell’articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170, d’ora in avanti, anche “testo unico sui controlli del biologico” o solo Testo Unico (TU-Bio).
[2] Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, in GUUE, L 189, 20.7.2007, pp. 1 ss. Questo regolamento sarà superato, dal 1° gennaio 2022 (vista la proroga imposta dall’emergenza sanitaria Covid) dal Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, in GUUE, L 150, 14.6.2018, p.1. A quella data dunque saranno inoltre pienamente operativi gli altri regolamenti della Commissione legati al – perché previsti dal – Capo V (certificazione) e VI (Controlli ufficiali e altre attività ufficiali) del nuovo regolamento quadro in materia Bio (Reg. n. 2018/848/UE) che dialoga in modo sistematico con il Regolamento n. 2017/625/UE sui controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nelle catene agro-alimentari. La materia continua a essere necessariamente magmatica.
[3] Nel senso della sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo, da ultimo, T.A.R. Puglia – Bari, n. 825/2020, cui adde: T.A.R. Sicilia, ordinanza 22.05.2019, n. 646; T.A.R. Emilia-Romagna, ordinanza 24.01.2019, n. 13;; T.A.R. Calabria, 26.04.2018, n. 967; T.A.R. Piemonte, 18.04.2018, n. 459; T.A.R. Toscana, 28.03.2018, n. 455; T.A.R. Piemonte, 24.01.2018, n. 105; T.A.R. Calabria, 19.01.2018, n. 157; T.A.R. Piemonte, 07.12.2017, n.1316; T.A.R. Puglia, 14.07.2017, n. 813; T.A.R. Piemonte, Ordinanza 13.04.2017, n. 157; T.A.R. di Catania, sent. 19.02.2008, n. 282.
[4] Le tre ordinanze del Consiglio di Stato che, prima della citata sentenza n. 4119/2019, hanno ribadito la giurisdizione del giudice amministrativo nel contenzioso tra operatore e organismo di controllo incaricato sono: sez. III, ordinanza, 21.12.2018, n. 6355, Sez. III ordinanza, 10.01.2019, n. 12, Sez. III ordinanza 20.03.2019, n. 1402.
[5] Anche per più puntuali riferimenti sulla giustizia di merito al 2018 vedasi D. PISANELLO, Natura giuridica degli organismi di controllo del biologico e riflessi applicativi sui mezzi di tutela dell’impresa alimentare certificata, in A. NATALINI (a cura), Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela, Milano, Giuffré Francis Lefebvre, 2018.
[6] L’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, SS.UU., n. 9678/2019 è stata resa sul un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione avanzato nel 2017 da una azienda agricola siciliana, nell’ambito di un procedimento civile per il risarcimento del danno ex art. 1218 o, in subordine, art. 2043 c.c.. Si trattò del primo ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nel settore della certificazione del biologico che la Suprema Corte di cassazione decise, affermando che «essendo l’oggetto del promosso giudizio di merito costituito da una domanda di risarcimento di danni lamentati in conseguenza – secondo la prospettazione attorea – dell’ingiustamente e negligentemente adottato provvedimento di divieto di commercializzazione all’esito di mere valutazioni tecniche senza alcun esercizio di attività iure imperii, alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto va pertanto nel caso dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario». La vicenda è meglio descritta in D. PISANELLO, La disciplina dei prodotti biologici: evoluzioni normative e spunti per una riflessione, in F. Capelli – V. Rubino (a cura di), L’Alimentazione e l’Agricoltura del futuro (in memoria di Antonio Neri), Milano, 2020 XX.