Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso di vendita “da piazza a piazza”, la competenza territoriale a conoscere del reato di cui alla legge n. 283/1962 (vendita di sostanze alimentari non conformi relativamente ai residui prodotti usati in agricoltura) appartiene al giudice del luogo dove la merce è consegnata al vettore e, quindi, dove si è concluso il contratto”.
Il diverso orientamento, secondo cui la competenza si determinerebbe in base al luogo di consegna della merce al venditore, non terrebbe conto, secondo la Cassazione, del fatto che nella vendita c.d. da piazza a piazza, quale quella conclusa nella specie, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo a un altro, il venditore, salvo patto contrario, si libera dell’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, in quanto la proprietà del carico e il rischio del suo perimento si trasferiscono al destinatario al momento della consegna al vettore, ai sensi dell’art. 1510 c.c.