Con comunicazione del 23 aprile, il Ministero dello sviluppo economico, in considerazione della situazione emergenziale, ha disposto che per l’anno 2020 è consentito lo smaltimento delle scorte di imballaggi ed etichette che risultino nella disponibilità delle imprese a seguito di contratti stipulati prima del 1° aprile 2020 “nonché prima della data di pubblicazione dei decreti di proroga dei decreti nazionali in materia di indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine de grano nella pasta, del riso, del pomodoro e del latte, in corso di adozione“.
Potrebbe chiosarsi “tanto tuonò che piovve”.
La notizia sarà salutata con una certa soddisfazione dal mondo dell’impresa alimentare da sempre critica sui modi e tempi della disciplina in materia di ingrediente primario di cui al Regolamento UE 2018/775. La decisione del Ministero italiano solleva alcune questioni. Tra queste, si segnala qui che le etichette non conformi e non smaltite entro i termini previsti dal regolamento, potranno “beneficiare” un ulteriore periodo di utilizzo che copre tutto l’anno 2020 purché si versi in una delle due ipotesi fissate dalla nota del ministero.
La prima ipotesi riguarda lo smaltimento di quelle etichette non conformi già “disponibili” in forza di contratti sottoscritti prima del 1 aprile (data di entrata in applicazione del Regolamento n. 2018/775).
La seconda ipotesi prevede che lo smaltimento sia concesso anche per quelle etichette ottenute in forza di contratti conclusi prima della “data di pubblicazione dei decreti di proroga dei decreti nazionali in materia di indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine de grano nella pasta, del riso, del pomodoro e del latte, in corso di adozione“. Anche se la formulazione della nota non è limpidissima, sembra ragionevole intendere quest’ultima riferita alle sole etichette di latte e derivati, pasta, riso e pomodoro.
La nota è un segnale importante nel senso che, per lo meno sul territorio nazionale, eventuali non conformità alla disciplina del Reg. n. 2018/775 non saranno oggetto di sanzione amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 231/2017. Resta tuttavia in ombra la base giuridica della “misura nazionale”, non si sa bene come altro tipicizzare questa nota, rispetto alla fonte normativa dell’UE (che è sovraordinata).