29
Mag2023

RISTORAZIONE BIO E APPALTI: VALENZE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA’

Con un recente pronunciamento (sent. 4198/2023) il Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi sui contorni “del certificato di conformità al biologico” in rapporto alla aggiudicazione di una gara per l’approvvigionamento per il servizio mense di una pubblica amministrazione (PA).

Il caso nasceva dagli esiti contenziosi di una procedura di un lotto di un più generale appalto (pubblico) di derrate alimentari in cui un operatore (ditta A), risultato in prima battuta vincitore del lotto per l’approvvigionamento di prodotti frutticoli né quelli orticoli, era poi escluso in autotutela in quanto “risultava carente di certificato di conformità relativamente alla commercializzazione dei prodotti biologici previsti dal lotto”, laddove invece altro operatore (ditta B), seconda migliore offerente del lotto (nonché istante per l’azione in autotutela verso la PA procedente), alla data di scadenza di presentazione delle offerte, risultava essere in possesso del suddetto certificato. Il decreto di esclusione e gli atti connessi erano impugnati con ricorso innanzi al TAR Campania che, con sentenza n. 4320/22, lo rigettava. Seguiva il ricorso innanzi al Consiglio di Stato deciso con la sentenza da cui si è partiti.

 

Il decisum – una lettura in chiave di legislazione alimentare

Col primo motivo di ricorso, la società appellante aveva sostenuto di essere  impresa iscritta al sistema del biologico, in quanto notificata all’Autorità competente, anche se era costretta a riconoscere che il Certificato di conformità al biologico (CCB) di cui era in possesso non contemplava i prodotti del lotto (e oggetto di bando) in parola; in altri termini, e come non manca di sottolineare l’estensore della sentenza, “non era contestata in sé l’affermazione del giudice di primo grado circa la necessità del possesso del “certificato di conformità” dei prodotti biologici da offrire”, ma se ne sosteneva, “da un lato, l’adeguatezza a tal fine del certificato da sé posseduto, dall’altro l’applicabilità del beneficio dell’esenzione di cui all’art. 28, par. 2, Regol. CE n.834/2007”. Il punto non poteva essere sciolto in modo differente: il Consiglio di stato ribadisce che nell’ambito di un appalto pubblico la ditta offerente deve possedere il CCB al momento della partecipazione alla gara; in ciò si conferma una linea basata sulla formulazione delle norme applicabili (inclusi i CAM).

La recente conferma pretoria, peraltro, è in linea con la posizione della Direzione competente del Ministero delle politiche agricole, espressa sul piano normativo e anche con una apposita richiesta depositati agli atti del processo in parola: il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, infatti, su espressa richiesta della stazione appaltante, si esprimeva nel senso che: “… la ditta fornitrice deve possedere necessariamente al momento della partecipazione alla gara il ‘certificato di conformità’ per tutti i prodotti bio che intende fornire … e che tale obbligo di certificazione sussiste anche per quanto riguarda le attività di magazzinaggio e di commercializzazione” (cfr. sent. 4198/23)

D’altra parte è lo stesso (e vigente) articolo 35 del Reg. UE 2018/848 –  regolamento generale su agricoltura e prodotti biologici – che istituisce il certificato di conformità (CCB) prescrivendone il contenuto minimo (“contiene almeno” l’identificazione dell’operatore e la categoria di prodotti coperti dal certificato e il periodo di validità. Anche se il Consiglio richiama solo i paragrafi primo e ottavo dell’articolo 35, è qui da ricordare che, il paragrafo 2 (stesso articolo) gli operatori, per “immettere sul mercato prodotti” bio devono [essere] «già in possesso di un certificato».

Con il secondo motivo di ricorso si era invocata l’applicabilità della esenzione, prevista dall’art. 28 del Reg. 834/07/CE a art. 8 DM 6793 del 18/7/2018 (oggi sostituito da art. 35, par. 8), che riconosce la possibilità di esenzione dalla regola del possesso del CCB per quegli operatori che “vendono prodotti direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale, a condizione che non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività a terzi”.

Sul punto la decisione in rassegna replica la posizione della competente Direzione del MIPAAF acquisita per il caso di specie e richiamato nella produzione documentale della stazione appaltante, «la mensa non è evidentemente assimilabile ad un “consumatore finale”».

A tal riguardo si potrebbe considerare che la deroga dal possesso del CCB è disciplinata in prima battuta da art. 35.8 il quale consente allo Stato membro di derogare, ai fini del campo di applicazione del regolamento bio medesimo, però, in ogni caso è la normativa dello Stato membro che “decide”. Sul piano interno, dunque, l’indagine dovrebbe partire dal Codice degli Appalti che all’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Criteri di sostenibilita’ energetica ed ambientale» che stabilisce che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal «Piano d’azione per la sostenibilita’ ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fissati con un primo decreto (decreto 25 luglio 2011 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono stati adottati i «Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e per la fornitura di derrate alimentari»), oggi il DM 10 marzo 2020, Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari (in GURI n.90 del 4 aprile 2020), è  in vigore dal 4 agosto 2020.

 

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Immagine: Juan Gris,  Natura morta con piatto di frutta e mandolino

In Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Juan_Gris
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