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Gen2017

VINO: AL VIA IL TESTO UNICO

Dopo due anni di gestazione, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre scorso, la l. 12 dicembre 2016, n. 238, battezzata dalla stampa, seppur impropriamente, “Testo Unico della vite e del vino”. L’articolato, dalla rubrica ambiziosa – «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e commercio del vino» –  giunge al termine di un lavoro di raccolta dati e mediazione piuttosto complesso, portato avanti di un gruppo di lavoro composto da esponenti delle varie formazioni politiche e rappresentanti delle associazioni di categoria.

Nel Testo è confluita la normativa nazionale di rango legislativo, vigente fino all’11 gennaio 2017, e cioè il D.Lgs. 8 aprile 2010 n. 61 di riordino del sistema delle denominazioni di origine, la legge 20 febbraio 2006 n. 82 di attuazione della normativa comunitaria in materia di OCM e il D.Lgs. 10 agosto 2000 n. 260 concernente il sistema sanzionatorio delle violazioni in materia di OCM vino. Il testo non esaurisce l’integrità delle disposizioni vigenti in materia di coltivazione dell’uva, vinificazione e commercializzazione, dovendo l’operatore del settore continuare a fare riferimento alla normativa sovraordinata di rango comunitario in materia di OCM – il Regolamento 1308/2013 e i relativi regolamenti attuativi di settore – e alle disposizioni nazionali regolamentari di dettaglio, che continueranno ad essere applicabili, fino alla loro eventuale sostituzione.

L’intervento del legislatore è senz’altro da lodare: l’obiettivo di semplificare l’attività degli operatori è perseguito in concreto e non soltanto con petizioni di principio, e quello italiano è il primo ordinamento a dotarsi di un corpus normativo unico in materia. è auspicabile che il percorso di razionalizzazione della materia sia soltanto nelle sue fasi iniziali: abbiamo infatti davanti un testo compilativo, in larga parte composto da disposizioni già esistenti. Non mancano tuttavia alcuni profili di novità, che destano interesse soprattutto in prospettiva.

Vi è – e questo fa ben sperare – per la prima volta una presa d’atto, a livello normativo, dell’importanza che riveste per il settore primario tutto il comparto vitivinicolo. L’articolo 1 del TU afferma infatti che «Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell’insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale».

Applicazioni pratiche del principio si rinvengono all’articolo 6, che per la prima volta consente l’introduzione in etichetta – ovviamente per i soli vini DOP e IGP – la dizione “vitigno autoctono italiano” o “vitigno italico”, e, soprattutto, all’interessante articolo 7, che attribuisce allo Stato il compito di promuovere, anche mediante misure di sostegno economico, interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale: i cosiddetti «vigneti eroici o storici», da cui spesso si trae produzione di elevata qualità.

Altra novità concreta rilevante è data dall’articolo 63, che impone di inserire nel Registro Unico dei Controlli Ispettivi (RUCI) i dati relativi alle ispezioni effettuate su tutte le imprese del settore vitivinicolo. Non soltanto, quindi le imprese agricole, che già vi rientravano dall’istituzione del Registro, avvenuta con DM 22.7.2015; il RUCI è una importante banca dati telematica nel quale i vari enti incaricati di eseguire controlli possono verificare la tipologia di ispezione effettuata e i relativi esiti, così da evitare duplicazioni di controlli, che si risolverebbero in uno spreco di risorse per la pubblica amministrazione, e in un intralcio all’attività di impresa. Auspichiamo che la normalizzazione del RUCI non sia che il primo passo verso la programmazione e l’accentramento del sistema dei controlli, che ancora oggi, sono attribuiti a una pluralità di organismi e enti.

L’impianto sanzionatorio non muta – alcune fattispecie prevedono un inasprimento delle sanzioni, come quella del nuovo art. 70 per chi introduce uva da tavola all’interno di stabilimenti per la vinificazione – ma in numerose fattispecie, soprattutto quelle riguardanti la vinificazione e la distillazione già regolate dal D.Lgs. 260 del 2000, è stato aggiunto al testo, l’incipit «salvo che il fatto costituisca reato». In controtendenza rispetto agli ultimi interventi di depenalizzazione in vari settori, sembra che il legislatore favorisca l’azione penale rispetto a quella sanzionatoria amministrativa, e la scelta lascia più che perplessi, anche considerando il difficile compito degli organi accertatori chiamati a valutare la rilevanza penale della condotta del trasgressore al momento di predisporre il verbale.

Per alcune violazioni, di carattere formale, è finalmente stato introdotto l’istituto del ravvedimento operoso, vale a dire la possibilità di intervenire prima che l’accertamento sia concluso, concludendo il procedimento sanzionatorio mediante il pagamento di una somma ridotta.

Non vi sono modifiche sostanziali per quanto concerne le pratiche enologiche e il sistema di denominazione – ad esempio, viene ridotto dal 7 a 10 anni il tempo minimo necessario per richiedere la promozione di una DOC a DOCG e parimenti ridotto quello per l’upgrade da IGT a DOC – , mentre per quanto riguarda la disciplina dei consorzi di tutela dei vini a DO o IG, il legislatore ha, probabilmente perso l’occasione di osare una riforma più invasiva verso una maggiore democratizzazione. Soprattutto considerando che ai consorzi sono attribuite competenze leggermente superiori rispetto a quelle di cui già erano investiti, finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del territorio della denominazione, e del turismo enogastronomico (art. 41), nonché di stabilire se avvalersi, per l’etichettatura, di un sistema telematico di controllo e tracciabilità (una sorta di QR Code) la cui portata è ancora tutta da verificare, essendo la sua regolamentazione anch’essa demandata ad un futuro decreto attuativo.

Un buon punto di avvio, che ci auguriamo sia seguito da un’attuazione ministeriale oculata e in linea con le esigenze del comparto di limitazione della burocrazia e chiarezza nei precetti.

Luca Canapicchi, avvocato – Lex Alimentaria

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