12
Feb2017

DELEGA DI FUNZIONI: SE LA CASSAZIONE CI RIPENSA

La Corte di Cassazione, sezione III, ritorna sulla delega di funzioni in ambito alimentare con una sentenza depositata il 3 novembre 2015 (sentenza n. 4435 del 10.9.2015), la quale si discosta, in parte dagli approdi raggiunti in altri pronunciamenti (e commentati su questo sito). La sentenza novembrina statuisce che «in tema di disciplina degli alimenti, il legale rappresentante della società gerente di una catena di supermercati non è responsabile qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive».

La pronuncia in esame origina dal ricorso promosso dal legale rappresentante della società operante nella distribuzione organizzata contro la sentenza del Tribunale di Foggia, con cui veniva condannato alla pena di 350,00 euro di ammenda, per aver detenuto ed esposto per la vendita, in uno dei punti vendita gestiti dalla società stessa, prodotti alimentari (salumi, salsicce, mortadelle, ecc) in cattivo stato di conservazione e scaduti, rientrando la condotta nel reato previsto dall’articolo 5, lettera b, della legge 283/1962. Il tribunale di primo grado nel condannare l’imputato, quale legale rappresentante, si era in realtà uniformato all’orientamento pregresso espresso dalla Suprema Corte che in casi analoghi, accertava la responsabilità penale personale, in virtù della mancanza della delega in forma scritta.

Su tale elemento, la Corte di cassazione, con la sentenza qui in commento, propugna una posizione meno “rigida” in materia di delega delle funzioni, ancorando, in assenza della forma scritta, la responsabilità penale alla posizione di garanzia assunta dal soggetto  nell’organigramma aziendale. Così argomentando, comunque, la Corte ammette sì l’esonero da responsabilità penale ad una delega conferita in libera forma ma, in ogni caso, rispettosa dei requisiti di certezza e precisione, specificità, giusta causa, idoneità, consenso del delegato e onere della prova in capo al delegante.

Nella sentenza in esame, dunque, la Corte svolge un ragionamento in parte differente  dal passato: l’analisi della responsabilità penale per reati alimentari, almeno in questa sentenza, si concentra sull’organizzazione d’impresa come realtà che, indipendentemente dai meccanismi di delega e procure riservati comunque all’autonomia privata, è caratterizzata da «un organigramma aziendale» da cui è possibile ricavare implicitamente «le responsabilità e le mansioni derivanti dalle attività di direzione di punto vendita o di reparto». Nel caso di specie infatti l’imputato è titolare di una realtà imprenditoriale “complessa”, articolata in più sedi territorialmente autonome e di conseguenza «la sussistenza di una delega di responsabilità, anche organizzative e di vigilanza, per le singole sedi, si deve presumere “in re ipsa”, anche in assenza di un atto scritto».

A giudizio della Corte, nella ricognizione della responsabilità penale del titolare d’impresa, bisogna imprescindibilmente guardare al dato concreto della dimensione organizzativa e territoriale dell’impresa. Se un addebito in questo senso può essere sollevato al legale rappresentante di un’attività di impresa, questo dovrà però avere ad oggetto «omissioni di scelte generali di pertinenza esclusiva del titolare dell’impresa» quale ad esempio l’omessa adozione delle procedure di autocontrollo.

Sembrerebbe, stando almeno al più recente pronunciamento della Corte qui commentato, che il criterio dell’imprescindibile delega scritta o orale quale causa di esonero da responsabilità penale personale per reati alimentari, sia qui sostituito da una valutazione fattuale (la naturale distribuzione e articolazione di compiti e mansioni, il cui accertamento giudiziale è ineludibile) che guarda più al dato concreto dei rapporti organizzativi dell’impresa che alla loro formalizzazione.

A tal proposito, pur essendo avvertiti che in campo di reati alimentari non esiste una disposizione di legge che tratteggi i caratteri e requisiti di validità della delega di funzioni, come invece nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro, e che pertanto l’imprescindibilità della forma scritta è operazione ermeneutica che non ha basi giuridiche solide per essere affermata univocamente, lascia certamente perplessi la rapida successione di decisioni di segno divergente su un punto nodale della responsabilità penale per reati alimentari.  Nel settore in esame, in assenza di criteri legislativi codificati, la giurisprudenza palesa, in effetti, orientamenti talora contrastanti e inclini a identificare la responsabilità ai livelli più bassi dell’organigramma aziendale: emblematico è il caso di reati non già occasionali o meramente operativi, ma strutturali e, perciò, addebitabili a scelte di carattere generale delle imprese.

Segno che, al fine di razionalizzare il riparto di responsabilità e di agevolare l’individuazione dei soggetti destinatari di obblighi in materia di alimenti, sia oramai maturo il tempo per l’introduzione di una disposizione avente ad oggetto la disciplina della delega di funzioni nel settore alimentare, volta a soddisfare esigenze di certezza e di uniformità in sede applicativa e a presidiare la garanzia della personalità della responsabilità penale. In tal senso si muove la recente proposta di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, elaborata dalla Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia e guidata dal dott. Gian Carlo CASELLI. Con l’augurio che questo pregevole lavoro trovi presto l’interesse non solo dei cultori della materia ma del legislatore.

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